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Informativa finanziaria: le traduzioni ufficiali delle Linee guida ESMA

23 Novembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA ha pubblicato le traduzioni ufficiali delle proprie Linee guida sull’attività finalizzata all’attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria.

I presenti orientamenti si applicano all’attività finalizzata all’attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria ai sensi della Direttiva 2004/109/CE (Direttiva Transparency) sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato al fine di garantire che l’informativa finanziaria contenuta nei documenti armonizzati forniti dagli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato rispetti gli obblighi derivanti dalla direttiva sulla trasparenza.

Nell’ambito di applicazione è inclusa l’informativa finanziaria degli emittenti già quotati in un mercato regolamentato e soggetti alla direttiva sulla trasparenza a norma delle disposizioni della stessa direttiva. A seconda dei casi, può essere inclusa anche l’informativa finanziaria di emittenti di paesi terzi che utilizzano un quadro legale di riferimento dell’informativa finanziaria dichiarato equivalente agli IFRS ai sensi del regolamento n. 1569/2007 della Commissione.

I presenti orientamenti non si applicano all’attuazione delle norme in materia di dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 19 bis e dell’articolo 29 bis della direttiva contabile.

Le autorità competenti e gli altri soggetti competenti possono decidere di seguire i presenti orientamenti anche nell’attività finalizzata all’attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria sulla base di altri obblighi che gli emittenti sono tenuti a rispettare a norma delle leggi nazionali.

I presenti orientamenti acquisteranno efficacia due mesi dopo la loro pubblicazione nel sito Internet dell’ESMA in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

Le autorità competenti alle quali si rivolgono i presenti orientamenti notificano all’ESMA la propria conformità o intenzione di conformarsi agli orientamenti, indicando le motivazioni di eventuali non conformità o dell’intenzione di non conformarsi, entro due mesi dalla pubblicazione degli orientamenti nel sito web dell’ESMA in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

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