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Emittenti: l’Avvocato UE sulla responsabilità per prospetto inesatto o incompleto

12 Febbraio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Jean Richard De La Tour, ha presentato le proprie conclusioni nella Causa C‑910/19, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 6 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

In particolare, la questione verte sulla responsabilità civile nei confronti degli investitori qualificati in caso di prospetto inesatto o incompleto.

Di seguito le conclusioni:

1) L’articolo 6 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, letto alla luce dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che, quando un’offerta pubblica di sottoscrizione di strumenti finanziari è rivolta sia a investitori al dettaglio che a investitori qualificati e viene emesso un prospetto, l’azione di responsabilità per il prospetto può essere esercitata dagli investitori qualificati benché la pubblicazione di un documento siffatto non sia necessaria qualora l’offerta riguardi solo detta tipologia di investitori.

2) L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/71 deve essere interpretato nel senso che, in caso di un’azione di responsabilità civile per inesattezza del prospetto esercitata da un investitore qualificato, esso non osta alla presa in considerazione della conoscenza della reale situazione dell’emittente che detto investitore abbia acquisito al di fuori delle disposizioni inesatte o incomplete del prospetto, purché tale conoscenza possa essere presa in considerazione anche nel quadro di azioni di responsabilità analoghe e non abbia per effetto di rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di detta azione, aspetto questo che compete al giudice del rinvio verificare.

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