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Chiarimenti AE sull’estensione dell’efficacia di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato

11 Ottobre 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 414 del 11 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la possibile applicazione dell’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR, al provento conseguito dalla riduzione dei debiti dell’impresa prevista dall’accordo di ristrutturazione omologato ma scaduto.

Sul punto si ricorda come l’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR preveda che “(…) In caso di (…) accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (…) la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui (…) e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del presente testo unico. (…)”.

Per i motivi meglio espressi nella Risposta allegata, l’Agenzia ha ritenuto nel caso di specie applicabile il suddetto articolo 88, comma 4-ter, TUIR, alla riduzione dei debiti avvenuta in conseguenza dell’accordo di ristrutturazione originariamente omologato, anche se in data successiva alla scadenza dello stesso, ma in vigenza dell’Accordo di estensione della sua efficacia (proroga registrata, ma non nuovamente omologata).

Questo sul presupposto che, una simile fattispecie, ripropone nella sostanza i medesimi effetti in termini di esdebitamento dei creditori, seppur in un periodo successivo a quello al termine di efficacia dell’originario accordo di ristrutturazione.

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