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Riforma Banche Popolari: per l’Avvocato UE non viola le norme comunitarie

19 Febbraio 2020

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Gerard Hogan, ha presentato le proprie conclusioni nella causa C‑686/18, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità di taluni atti adottati dal legislatore italiano e dalla Banca d’Italia che, da un lato, fissano per le banche popolari una soglia di EUR 8 miliardi di attivo o capitale al di sopra della quale la banca popolare è obbligata a trasformarsi in società per azioni e, dall’altro, consentono a tali banche, una volta convertite in società per azioni, di differire per un periodo illimitato il rimborso delle azioni detenute da un socio recedente e di limitare in tutto o in parte il relativo importo.

La questione verte sull’interpretazione degli articoli 3, 63 e 107 e segg. TFUE; degli articoli 16, 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; dell’articolo 29 del Regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012; dell’articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; e dell’articolo 10 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione dei requisiti di fondi propri per gli enti.

Di seguito le conclusioni.

1) L’articolo 29 del Regolamento n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012, l’articolo 10 del Regolamento delegato n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti, e l’articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, non impongono né ostano a una normativa nazionale che impone una soglia patrimoniale di EUR 8 miliardi al di sopra della quale una banca popolare deve essere trasformata in società per azioni.

2) L’articolo 29 del Regolamento n. 575/2013 e l’articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento delegato n. 241/2014 non ostano a una normativa nazionale che consente a una banca popolare di rinviare il rimborso per un periodo illimitato e di limitarne l’importo in tutto o in parte fino a quando e nella misura in cui siano soddisfatti i requisiti prudenziali di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del Regolamento delegato n. 241/2014.

3) Gli articoli 49 e 63 e segg. TFUE e gli articoli 16 e 17, paragrafo 1, della Carta non ostano a una normativa nazionale che limita l’esercizio delle attività di banca cooperativa entro una determinata soglia di attivo, imponendo che la banca interessata sia trasformata in una società per azioni qualora essa superi tale soglia, se detta normativa è adottata al fine di garantire una sana governance e la stabilità dell’intero settore bancario, o di una determinata parte di esso, in uno Stato membro e la restrizione imposta dalla normativa sia necessaria per il conseguimento di detti scopi e abbia carattere di proporzionalità.

4) Gli articoli 107 e segg. TFUE in materia di aiuti di Stato non ostano a una normativa nazionale che impone la trasformazione di una banca popolare in società per azioni qualora essa superi una determinata soglia di attivo e che prevede limitazioni al rimborso della quota del socio in caso di recesso, per evitare la possibile liquidazione della banca trasformata, qualora le risorse in questione provengano dai soci della banca in questione e siano quindi di natura privata piuttosto che pubblica.


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