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Gruppo bancario e vigilanza consolidata: le nuove disposizioni Banca d’Italia

22 Maggio 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato dalla Banca d’Italia il 2° aggiornamento del 21 maggio 2014 alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni di vigilanza per le banche cui sono stati introdotti i capitoli “Gruppi bancari” e “Albo delle banche e dei gruppi bancari” e modificata la disciplina delle “Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari”.

In particolare, l’aggiornamento è così sintetizzabile:

– Parte Prima, Titolo I. Inserimento due nuovi capitoli: “Gruppi bancari” (Capitolo 2) e “Albo delle banche e dei gruppi bancari” (Capitolo 4).

– Parte Terza, Capitolo 1. Nella Sezione I, al paragrafo 5 è aggiunto un nuovo procedimento amministrativo. Nella Sezione V sono modificati il secondo e il terzo capoverso del paragrafo 2 ed è aggiunta una nota; al paragrafo 3 è modificato il quarto capoverso e sono inseriti due ultimi capoversi.

La revisione delle disposizioni trae origine dalle novità introdotte dalla direttiva 2013/36/UE relativa alla vigilanza prudenziale delle banche (CRD IV) e dalla direttiva 2011/89/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE concernente la vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari (FICOD1), specialmente per quanto riguarda il trattamento delle società di partecipazione mista.

Esse danno, quindi, attuazione alle disposizioni del TUB in materia di gruppo bancario e vigilanza consolidata, novellate dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 53, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del C.I.C.R., del 5 maggio 2014, n. 167.

Le disposizioni sono state, inoltre, riviste in un’ottica di rafforzamento della vigilanza sul gruppo bancario, tenendo conto dei più avanzati standard internazionali di vigilanza (Core Principles for Effective Banking Supervision del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria), della recente evoluzione dei principi contabili, degli orientamenti internazionali in materia di shadow banking.

L’aggiornamento entra in vigore a partire dal 22 maggio 2014. Dalla stessa data sono abrogati i seguenti Capitoli del Titolo I della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999: Capitolo 2 “Gruppi bancari”; Capitolo 3 “Albo delle banche e dei gruppi bancari”.

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