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Consultazione EBA sul trattamento delle passività in bail-in

7 Ottobre 2014
Di cosa si parla in questo articolo

L’EBA ha lanciato una consultazione su Linee Guida provvisorie che chiariscano la correlazione tra la sequenza in cui le passività devono essere annotate o convertite quando si esercita il potere di bail-in introdotto dalla direttiva sul recupero e la risoluzione degli istituti bancari (BRRD) e la gerarchia degli strumenti di capitale nel regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR). Questo è il primo di una serie di mandati normativi dell’EBA emanati ai sensi della direttiva BRRD che mirano a garantire che il potere bail-in risulti un mezzo efficace di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle banche e che le autorità e i diversi azionisti comprendano in modo chiaro i termini in base ai sensi del quale esso debba essere applicato. La consultazione è aperta fino al 3 gennaio 2015.

Il BRRD specifica in che sequenza il potere di riduzione o conversione delle passività debba essere applicato nella risoluzione. Questa sequenza prevede che gli strumenti di capitale, come definiti nel CRR, debbano sostenere le perdite prima di altre passività. Il BRRD comprende anche una disposizione analoga circa il potere di riduzione o conversione di strumenti di capitale al momento del verificarsi del c.d. point of non-viability.

La bozza delle Linee Guida prevede regole guida generali che dovrebbero trovare applicazione nei casi in cui vi sia un rischio di potenziale ambiguità sulla sequenza di riduzione relativa ad un particolare strumento. Le due regole guida sono che, quando si applica lo strumento del bail-in o il potere di conversione, salvo qualora siano fatte esclusioni ai sensi dell’articolo 38 BRRD, l’autorità dovrebbe trattare nella stessa maniera gli strumenti di capitale cui si applica la stessa disciplina nelle procedure di insolvenza, indipendentemente dalle loro altre caratteristiche; e che l’autorità dovrebbe applicare lo stesso trattamento agli strumenti inclusi parzialmente nel calcolo dei fondi e agli strumenti inclusi totalmente.

Questi criteri si applicano ai particolari casi di strumenti di Additional Tier 1 oggetto del regime di grandfathering e Tier 2 inclusi solo parzialmente nel computo dei fondi propri a causa delle procedure di ammortamento previsto dal CRR.

Nel corso dell’anno, l’EBA pubblicherà un’ulteriore consultazione relativa alle linee guida sull’applicazione del meccanismo di bail-in, ed in particolare sul trattamento degli azionisti e sui rapporti di conversione da passività in capitale. L’EBA terrà inoltre una consultazione su standard tecnici specificando ulteriormente quali siano i criteri per la fissazione dei requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili.

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