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Attualità

Le novità delle nuove disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa della Banca d’Italia

5 Maggio 2016

Vincenzo M. Dispinzeri, Vietti e Associati

Di cosa si parla in questo articolo

Il 3 maggio scorso la Banca d’Italia ha emanato il provvedimento di modifica delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative del 18 dicembre 2012.

Le nuove disposizioni entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione in GURI e danno attuazione alle modifiche al titolo VIII del TUB e alla parte V del TUF apportate attraverso il d.lgs. 12 maggio 2015 n. 72.

La procedura sanzionatoria viene così adeguata alle innovazioni introdotte con la direttiva 2013/36 (CRD IV) e con l’avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico, che ha comportato il passaggio alla Banca Centrale Europea dei compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche.

La nuova procedura si applica alle banche e agli altri intermediari finanziari[1]. Va tuttavia tenuto conto che nel nuovo regime dell’MVU la BCE ha un potere sanzionatorio diretto, riferito (soprattutto) alle banche significant laddove abbiano violato disposizioni comunitarie direttamente applicabili (es. il CRR): in tali casi la procedura sanzionatoria applicabile non è quella emanata dalla Banca d’Italia, ma quella prevista dal Regolamento Quadro sull’MVU.

La procedura della Banca d’Italia si applica invece in tutti i casi di competenza delle Autorità Nazionali Competenti. Quindi sempre quando si proceda contro banche less significant ovvero, trattandosi di banche significant, quando la Banca d’Italia, in qualità di Autorità Nazionali Competente proceda su richiesta della BCE (es. violazione di norme nazionali di recepimento di direttive comunitarie – es. CRD IV) o proceda per sanzioni che riguardano ambiti che esulano dai compiti di vigilanza della BCE (tipicamente AML e trasparenza[2]).

A differenza del previgente regime, basato sulla punibilità della persona fisica, nella nuova disciplina destinatari delle sanzioni sono in primis gli intermediari responsabili, mentre le persone fisiche (esponenti, dipendenti e personale) possono essere sanzionate in aggiunta, laddove sia accertata una loro responsabilità personale.

Tra i soggetti sanzionabili figurano anche gli enti o le persone fisiche ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

Gli importi delle sanzioni sono molto più elevati che in passato: fino al 10% del fatturato per gli enti e a 5 milioni di euro per le persone fisiche.

Oltre alle sanzioni patrimoniali sono applicabili misure alternative di natura non pecuniaria (l’interdizione temporanea dall’esercizio di funzioni presso intermediari, c.d. “temporary ban”, applicabile come misura accessoria a quella pecuniaria nei confronti delle persone fisiche per violazioni di particolare gravità; l’ordine di porre termine alle violazioni, c.d. “cease and desist order”, irrogabile in alternativa alla sanzione pecuniaria per violazioni di scarsa offensività o pericolosità).

Nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni pecuniarie e della durata di quelle accessorie, si applicano i criteri speciali indicati – ancorché non in modo tassativo – dall’art. 144-quater del TUB e non più quelli generali previsti dalla legge n. 689/1981.

Il provvedimento della Banca d’Italia, fra l’altro, precisa che per la determinazione della misura della sanzione deve farsi riferimento alla capacità finanziaria del responsabile.

Nel caso di una società o ente, il parametro consiste nel fatturato netto dell’ultimo esercizio; nel caso di una persona fisica, è dato dalle remunerazioni, fisse e variabili, riconosciute o erogate negli ultimi tre anni per la carica ricoperta o per l’attività esercitata presso l’intermediario. Gli intermediari sono pertanto tenuti a fornire le informazioni sulle remunerazioni relative agli esponenti o al personale interessato dal procedimento sanzionatorio.

La procedura prevede ora due fasi di contraddittorio. Oltre a quella già esistente (le controdeduzioni alla lettera della Banca d’Italia di contestazione formale delle violazioni e l’eventuale audizione personale[3]), viene ora introdotta una fase di contraddittorio ulteriore, successiva alla formulazione al Direttorio della proposta di irrogazione della sanzione da parte del servizio “Coordinamento e Rapporti con l’Esterno”. I soggetti che abbiano partecipato all’istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o la partecipazione all’audizione personale, possono infatti presentare ulteriori osservazioni scritte al Direttorio entro 30 giorni dalla ricezione della proposta del Servizio CRE. Nelle ulteriori deduzioni è possibile l’allegazione di fatti sopravvenuti rispetto alla conclusione dell’istruttoria. Non è tuttavia possibile introdurre fatti nuovi.

Nel nuovo quadro normativo cambia infine la disciplina della pubblicazione delle sanzioni: è infatti previsto ora che la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito web della Banca d’Italia possa avvenire in alcuni casi in forma anonima o possa essere differita. 
Nuovo è anche l’obbligo per la Banca d’Italia – in caso di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori– di menzionare nel proprio sito web l’avvio dell’azione giudiziaria e l’esito della stessa a margine della pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.

 

[1] Le disposizioni riguardano, segnatamente:

  • le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie;
  • le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento 
extracomunitarie, le SGR, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia con succursale in Italia;
  • le società incluse nell’ambito della vigilanza consolidata di cui all’art. 65 del T.U. e all’art. 12 del TUF;
  • gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art.106 TUB;
  • le società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari, le società appartenenti a tali gruppi e le 
società incluse nell’ambito della vigilanza consolidata di cui all’art. 109 del TUB;
  • gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;
  • i confidi;
  • Poste Italiane spa, per l’attività di bancoposta.

[2] In materia di AML e trasparenza, peraltro, il regime permane parzialmente differenziato:per le sanzioni in materia di AML, in attesa del recepimento della direttiva UE 2015/849 del 20 maggio 2015, restano ferme le previsioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (sia per quanto riguarda i soggetti sanzionabili sia per le misure adottabili e i limiti edittali ivi previsti); per le violazioni in materia di trasparenza sono sanzionabili solo gli intermediari e purché l’infrazione rivesta carattere rilevante.

[3] E’ ora espressamente previsto che gli interessati possano farsi assistere nelle audizioni da avvocati o consulenti (prassi peraltro già invalsa). 

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