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Attualità

IVASS: Polizze PPI ed estinzione anticipata (parziale) del finanziamento

10 Aprile 2017

Alessio Castronuovo

Di cosa si parla in questo articolo

1. Introduzione

Lo scorso 3 aprile l’IVASS ha emanato ulteriori e specifiche indicazioni dispositive in materia di polizze PPI[1](cfr. contenuti correlati).

In particolare, l’IVASS, nell’esercizio della c.d. “soft regulation”, ha trasmesso una lettera al mercato che ha rilevato, nuovamente, alcune criticità riscontrate in tema, ricollegabili ai casi di estinzione anticipata parziale del finanziamento.

Più in dettaglio, dal focus emerso nel corso dell’attività di vigilanza svolta dall’Autorità di settore, è stato osservato come:

  1. tra le clausole contrattuali di alcune polizze PPI, l’ipotesi di estinzione anticipata parziale del finanziamento non sia espressamente prevista. Ovvero,sia previsto che la copertura assicurativa resti in vigore alle condizioni inizialmente stabilite, senza dar luogo alla restituzione del premio;
  2. in caso di estinzione parziale del finanziamento “coperto” da PPI, non tutte le imprese assicurative abbiano implementato procedure idoneevolte alla restituzione all’assicurato del premio non goduto.

2. La lettera al mercato del 26 agosto 2015[2]. Restituzione del premio

In realtà, già la lettera congiunta al mercato del 26 agosto 2015 – a firma IVASS e Banca d’Italia – evidenziò significative carenze in termini di trasparenza e correttezza ex art. 183 CAP con riguardo, proprio,all’offerta di polizze PPI.

Tra le altre criticità, il documento in parola segnalava il mancato o tardivo rimborso della parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Nonché, l’opacità del relativo procedimento di calcolo adottato dalle imprese, che non consente di verificarne la correttezza.

Sul punto (sez. 4.4.5), le Autorità di Vigilanza di settore disposero “in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento (le imprese)si attivino in via autonoma per la restituzione della quota parte del premio pagato e non goduto, senza attendere la richiesta del debitore/assicurato ed integrando di conseguenza le condizioni di assicurazione; resta comunque ferma la facoltà dell’assicurato di chiedere il mantenimento della copertura assicurativa”.

Tale annotazione, evidentemente, fu fornita in conformità alla previsione di cui all’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 – concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi di cui al Titolo XII del CAP (“Regolamento”).

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Regolamento, infatti, alle polizze PPI per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Peraltro, il terzo periodo del comma in parola precisa che le condizioni di assicurazione dovranno indicare i criteri e le modalità per la definizione del rimborso.

Al riguardo, lo schema di nota informativa fornito dall’IVASS all’Allegato 4 del Regolamento dispone, in caso di offerta di polizze PPI (sez. B – 4.), l’apposizione di apposita “Avvertenza” ad oggetto la restituzione al debitore/assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, in caso di estinzione anticipata del mutuo o del finanziamento.

3. Le indicazioni dispositive fornite con la lettera al mercato del 3 aprile 2017

Come sopra rappresentato, dunque, il tema dell’estinzione (totale) anticipata o di trasferimento del mutuo con riferimento ai PPI, a tutt’oggi, sembrerebbe adeguatamente perimetrato sia dalla normativa secondaria vigente, ma soprattutto dalle linee dispositive fornite con la lettera congiunta al mercato del 26 agosto 2015 sul punto.

Ciononostante, l’IVASS, con la lettera diffusa lo scorso 3 aprile, ammonisce nuovamente il mercato con riguardo alle polizze PPI. Stavolta, sul rimborso del premio non goduto in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento.

In proposito, il regolatore ritiene che la necessità della restituzione al debitore/assicurato, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sussista anche nei casi di estinzione anticipata parziale.

Secondo l’IVASS, infatti, per effetto del collegamento tra il contratto principale di finanziamento e quello assicurativo ad esso accessorio, l’esposizione al rischio, con il rimborso di una quota parte del capitale finanziario, si riduce automaticamente in misura corrispondente.

Sulla base di quanto precisato, ed in ragione della correttezza e trasparenza nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti prevista dal già richiamato art. 183 CAP, le imprese assicurative operanti in Italia nonché gli intermediari “bancari” iscritti nella sezione D del Registro unico degli intermediari, dovranno conformarsi alle indicazioni dispositive di seguito riportate.

In primo luogo, i destinatari del provvedimento che non avessero ancora implementato adeguate procedure per la restituzione del premio non goduto nella ipotesi di estinzione parziale del finanziamento dovranno provvedere entro 90 giorni dalla data di trasmissione della lettera in commento.

Nel frattempo, dev’essere adottata – da subito – ogni idonea misura per rimborsare il debitore/assicurato della parte di premio non goduta.

In secondo luogo, le imprese che offrono soluzioni assicurative a copertura del credito dovrebbero procedere ad integrare le condizioni di polizze PPI prevedendo – espressamente – l’ipotesi di estinzione parziale anticipata del finanziamento e, conseguentemente, il diritto del debitore/assicurato alla restituzione del premio, secondo modalità puntualmente esplicitate.

4. Conclusioni

In conclusione, la lettera al mercato in commento precisa che la restituzione del premio in caso di estinzione anticipata del finanziamento stabilita dal citato art. 49 del Regolamento debba interpretarsi in via estensiva, oltre che alle ipotesi di estinzione totale, anche ai casi di estinzione parziale.

In tale ottica le imprese e gli intermediari coinvolti dovranno procedere, laddove in difetto, all’implementazione di apposite policy prevedenti il rimborso del premio non goduto (anche) nelle ipotesi di estinzione parziale del finanziamento.

D’altra parte, le imprese assicurative operanti in Italia non compliant sono invitate a disciplinare espressamente l’avvertenza de quo nella nota informativa, nelle condizioni di contratto nonché nel contratto assicurativo PPI.

 


[1] L’espressione “Payment Protection Insurance” (“PPI”) indica normalmente polizze di assicurazione collettive che, abbinate all’erogazione di un finanziamento da parte di una banca (o altro intermediario finanziario), coprono i rischi (e.g. morte e/o malattia o perdita dell’impiego) legati alla capacità di rimborso del debitore.

[2] Più diffusamente, su tale provvedimento, si veda su questa Rivista A. Pegolo, Le polizze PPI collocate in Italia. Alcune riflessioni regolamentari, 6 Febbraio 2017. 

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