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Intermediari assicurativi ed esonero delle ritenute IRES sulle provvigioni

8 Febbraio 2013

Con Risoluzione del 7 Febbraio 2013 n. 7/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio orientamento circa un caso di esenzione da ritenute d’acconto sulle provvigioni ex art. 25- bis, comma quinto, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

In particolare, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se siano esenti dalla ritenuta d’acconto anche soggetti formalmente diversi da quelli indicati dall’articolo 25-bis, comma quinto, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, quali banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario/TUB), intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del TUB, società di intermediazione mobiliare (SIM) e Poste italiane, allorquando gli stessi, al pari dei soggetti di settore espressamente esenti (agenti e mediatori di assicurazione), svolgano attività di intermediazione assicurativa rendendo prestazioni “dirette” alle imprese di assicurazione.

Secondo l’Agenzia, la prestazione resa “direttamente” all’impresa di assicurazione e la qualità di l’intermediario assicurativo iscritto nel relativo registro, elemento comune ai tradizionali agenti e mediatori di assicurazione indicati nel citato articolo 25-bis, comma quinto, del DPR n.600 del 1973, comportano, per identità di ratio legis e per parità di trattamento degli operatori, richiesta dalla direttiva 2002/92/CE, anche per gli intermediari iscritti nella sezione d) del richiamato Registro unico, l’esonero delle ritenute IRES sulle loro provvigioni, alle condizioni espressamente previste dalla predetta norma fiscale per agenti e mediatori.


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