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Attualità

Il Regolamento IVASS n. 36/2017 in materia di segnalazioni a fini statistici

18 Aprile 2017

Michele Oliva

Di cosa si parla in questo articolo

Il Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017 (il “Regolamento”; cfr. contenuti correlati), in vigore dal 1° marzo 2017, è stato emanato in attuazione dell’art. 190-bis del Codice delle assicurazioni private (“CAP”), ai sensi del quale l’IVASS stabilisce con regolamento la periodicità, la modalità, i contenuti e i termini per la trasmissione, da parte dei soggetti vigilati, dei dati e delle informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo. Tali attività alimentano il patrimonio informativo dell’IVASS, sulla cui base avviene l’elaborazione delle linee di politica assicurativa, che rappresenta uno dei principali compiti istituzionali dell’Autorità ai sensi dell’art. 5 CAP.

I contenuti del Regolamento si articolano in un Titolo I, contenente le disposizioni di carattere generale, in un Titolo II, recante l’elenco delle informazioni statistiche oggetto di segnalazione, e in un Titolo III sulle disposizioni transitorie.

Quanto alle disposizioni di carattere generale, l’ambito di applicazione del Regolamento si estende a tutti i destinatari della vigilanza ex art. 6 CAP, mentre le previsioni relative alla comunicazione dei dati di bilancio di esercizio e le ulteriori informazioni di cui al Titolo II si applicano solo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo (art. 3).

Dopo aver precisato che i dati e le informazioni sono da inviare all’IVASS esclusivamente in formato elettronico (art. 4), il Regolamento introduce l’obbligo per l’organo amministrativo dell’impresa di approvare – entro il 30 giugno 2017 – una politica scritta delle informazioni statistiche (art. 5) che descriva, tra l’altro:

(i) le procedure implementate per garantire la registrazione e il reporting dei dati che sia completa e tempestiva in relazione alle attività aziendali e all’evoluzione dei rischi;

(ii) i controlli per assicurare nel continuo la qualità dei dati, con particolare riferimento all’integrità, alla completezza e alla correttezza dei dati conservati e delle informazioni rappresentate, nonché ai presidi per l’adempimento puntuale degli obblighi informativi verso l’IVASS;

(iii) la verifica, almeno annuale, sulla conformità dell’operatività aziendale con la politica delle informazioni statistiche; e

(iv) i ruoli, le funzioni e le responsabilità coinvolte nella gestione dei dati statistici, tra cui la nomina del referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche all’IVASS, che rappresenta il diretto interlocutore con l’IVASS per tutti gli adempimenti di natura statistica e il destinatario di istruzioni sulla compilazione delle rilevazioni.

Le norme sulla politica scritta delle informazioni statistiche appaiono alquanto gravose per le imprese: il punto è stato sollevato anche dall’ANIA in sede di consultazioni al Regolamento, rilevando come manchi una norma primaria che imponga un tale obbligo. L’IVASS, tuttavia, ha replicato sostenendo che la menzionata policy sia uno strumento utile ad incrementare il livello di consapevolezza delle imprese sul tema e, soprattutto, a consentire una valutazione di adeguatezza delle strutture organizzative e dellagovernance, così da assicurare una produzione di dati statistici di alto livello.

Merita di segnalarsi, come precisato dall’IVASS in sede di consultazioni, che i compiti attribuiti dal Regolamento al referente unico per la comunicazione delle informazioni statistiche sono analoghi a quelli già previsti dalla Lettera al mercato ISVAP del 21 luglio 2009, che introdusse la figura del referente nel tentativo di porre rimedio all’insoddisfacente qualità delle segnalazioni effettuate dagli operatori, allora ritenute incomplete, tardive ed imprecise.

Si richiama, inoltre, come l’inosservanza delle modalità e del termine di trasmissione dei dati ovvero dei criteri di qualità previsti dall’art. 190 comma 1-ter del CAP, possa comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 ad Euro 50.000 ai sensi dell’art. 310 CAP (art. 6).

La seconda parte del Regolamento contiene un’indicazione analitica dei dati che le imprese sono tenute ad inviare in relazione al bilancio di esercizio – entro un mese dall’approvazione del bilancio – (Capo I) ed in relazione alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio e alle informazioni integrative statistiche – entro il 31 marzo di ogni anno – (Capo II). In particolare, si segnala l’introduzione dell’obbligo di inoltrare all’IVASS le informazioni relative al contenzioso r.c. auto e natanti utilizzando una nuova modulistica (art. 8). Le informazioni relative al contenzioso, dunque, si estendono ora anche al ramo 12 (r.c. natanti), prevendendo altresì un dettaglio per provincia ed informazioni relative agli importi pagati e a riserva connessi a sinistri in causa. Anche tali previsioni, per la loro onerosità, sono state oggetto di rilievi in sede di consultazioni. Sul punto, l’IVASS ritiene che l’approfondimento dei dati relativi al contenzioso possa recare beneficio alle imprese stesse, che potranno così individuare eventuali inefficienze nella gestione del contenzioso e, pertanto, saranno incentivate a migliorare i propri presidi per la mitigazione del rischio di contenzioso.

Dalla lettura del Regolamento e dei documenti connessi (cfr. contenuti correlati) emerge come l’intervento dell’IVASS sia stato ispirato dalla necessità di incrementare la qualità dei dati inviati; pur tenendo presente l’esigenza di ridurre, per quanto possibile, l’aggravio degli adempimenti richiesti agli operatori[1] e realizzando, al contempo una codificazione della specifica materia attraverso un coordinamento con la normativa secondaria di riferimento.

Sotto il primo profilo, è paradigmatica l’introduzione della politica sulla segnalazione dei dati, che consentirà all’IVASS di valutare l’adeguatezza e il committment delle imprese verso gli adempimenti relativi alle segnalazioni statistiche. L’attenzione dell’IVASS verso la qualità dei dati segnaletici è di facile intuizione, se si pensa che lo sviluppo della conoscenza del mercato assicurativo e l’elaborazione di politiche assicurative costituisce uno dei compiti istituzionali dell’IVASS, che peraltro appartiene ad una rete di Autorità nazionali e internazionali con le quali condivide i dati inviati dalle imprese (ISTAT, EUROSTAT, OCSE ed EIOPA).

La sensibilità del tema delle segnalazioni statistiche suggerisce l’opportunità per gli operatori di non considerare la redazione della policycome un mero esercizio di stile: al fine di non incorrere in violazioni della normativa – e, per l’effetto, nella possibile applicazione delle relative sanzioni – le imprese dovranno inviare dati completi, integri, precisi ed aggiornati secondo i parametri qualitativi richiesti. In questo senso, una policy ben progettata si pone quale condizione necessaria, ma non sufficiente, per essere compliant con la nuova normativa.

 


[1] Sotto questo profilo si segnalano, tra l’altro, la scelta di differire al 30 giugno 2017 il termine per l’approvazione della politica scritta delle informazioni statistiche; la rimodulazione delle scadenze per l’invio delle informazioni statistiche; la conservazione della numerazione e della struttura della modulistica del Regolamento ISVAP n. 22/2008.

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