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Applicazione del quadro normativo di Basilea 3 nell’UE: le valutazioni del Comitato di Basilea

9 Dicembre 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato in data 5 dicembre 2014 una relazione contenente una valutazione circa il livello di attuazione del quadro patrimoniale di Basilea in nove Stati membri dell’UE, a loro volta aderenti al Comitato.

Tale valutazione è stata condotta sotto il Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP), il cui obiettivo primario risiede nel valutare la coerenza e la completezza delle norme adottate in ciascuna giurisdizione e il significato di eventuali scostamenti dal quadro normativo.

La base normativa della valutazione è stata identificata nel Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) e nella Direttiva UE n. 2013/35/UE; inoltre, l’analisi condotta ha tenuto conto anche delle norme in vigore a livello di ciascun singolo Stato membro.

I risultati conseguiti in seguito al programma di valutazione sono i seguenti:

  • 8 componenti su 14 soddisfano tutte le disposizioni minime delle relative norme di Basilea e sono state, pertanto, giudicate “compliant”;
  • 4 componenti sono state valutate “largerly compliant”, rispondendo a quasi tutti i criteri di omogeneità con la normativa di Basilea.
  • 1 componente –- è stato valutato “materially non compliant”. Tale giudizio riguarda principalmente il trattamento delle esposizioni verso le PMI (lo SME supporting factor) e il trattamento delle esposizioni verso imprese corporate e stati sovrani nel metodo IRB.
  • 1 componente è stata giudicata “non – compliant”; tale valutazione si riferisce alla disciplina del rischio di credito di controparte presente nell’UE, che prevede una deroga al CVA – credit valuation adjustment per le esposizioni in derivati.

La Commissione europea, in un comunicato, ha reso noto che il report RCAP presentato dal Comitato di Basilea è uno strumento utile per garantire una maggiore trasparenza sulla normativa bancaria a livello globale e per dare alle singole giurisdizioni indicazioni rilevanti per il rafforzamento delle pratiche di vigilanza e di revisione legislativa.

Tuttavia, con riferimento allo SME supporting factor, ribadisce come la scelta di divergere dal framework di Basilea sia stata una decisione consapevole e mirata, volta ad evitare eccessive ripercussioni negative sulla crescita economica delle piccole e medie imprese e a garantire loro immutate condizioni di accesso al credito bancario.

 

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