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Attualità

Valute virtuali: prime considerazioni sulla consultazione pubblica del MEF

6 Febbraio 2018

Avv. Andrea Conso e Dott. Luigi Martinotti, AC Group – Annunziata & Conso

Di cosa si parla in questo articolo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato l’apertura di una consultazione pubblica, che si chiuderà il 16 febbraio 2018, sullo schema di decreto ministeriale, avente ad oggetto le modalità di registrazione dei soggetti operanti in criptovalute sul territorio nazionale (cfr. contenuti correlati).

Il provvedimento in questione costituisce una misura attuativa dell’art. 17-bis, D.lgs. 141/2010, come aggiornato in sede di recepimento della disciplina antiriciclaggio (c.d. IV Direttiva AML), con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che tra l’altro ha già anticipato l’adozione di misure contenute nella V Direttiva sull’antiriciclaggio di prossima emanazione.

Nello specifico, l’art. 17 bis, come modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha previsto l’introduzione di un apposito registro per l’annotazione dei soggetti qualificati “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale”[1], condizione essenziale per l’esercizio di tali attività.

Nel dare attuazione alla norma, lo schema del decreto ministeriale prevede che venga predisposta una sezione speciale nel registro tenuto presso Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), in cui verranno annotati sia i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, sia “gli operatori commerciali che accettano valuta virtuale quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità”[2].

Le finalità dell’intervento – sulle quali si è espresso il Dott. Roberto Ciciani, direttore della Direzione Generale competente in materia di prevenzione dei reati finanziari del Ministero – è quella anzitutto di acquisire una visione complessiva delle dimensioni assunte dal fenomeno criptovalute in Italia. Condizione essenziale per iniziare a delineare un assetto regolamentare che abbia come oggetto la valuta virtuale e le attività connesse, capace più in generale di garantire il rispetto della normativa antiriciclaggio.

L’iniziativa di indire una consultazione pubblica su un tema tanto controverso, quanto di attualità, come quello delle criptovalute risulta quanto mai apprezzabile e rappresenta – almeno questo è l’auspicio – un primo passo verso ulteriori interventi, che chiariscano la disciplina applicabile in questo nuovo mercato.

Tuttavia, la prima lettura del provvedimento in consultazione mostra diversi profili di attenzione che, in assenza degli opportuni correttivi, rischiano di frustrare l’esito dell’iniziativa, per ciò che concerne sia la finalità di “comprensione del fenomeno”, sia la capacità della nuova disciplina di costituire un effettivo presidio e strumento di controllo ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo che si vorrebbero prevenire.

Tale considerazione muove dall’evidenza di alcune questioni definitorie, peraltro già osservata in un primo commento al D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

Riguardo al piano oggettivo, basti osservare in questa sede che l’art. 1, comma 2, lett. qq) del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, definisce valuta virtuale “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”. Tale definizione – necessariamente ripresa nello schema del decreto ministeriale – rischia di ricondurre il fenomeno solamente alla sua dimensione “monetaria”, mentre gli studi e le iniziative intraprese a livello internazionale dalle autorità di vigilanza sui mercati, tendono sempre più a sottolineare la natura di “prodotto finanziario” dalle criptovalute. In altre parole il rischio pratico è che la norma possa catturare l’operatività riferita a poco più di una manciata di esempi (litecoin, monero, bitcoin, etc.), in un “mercato” che propone invece ad oggi quasi 1500 criptovalute. Peraltro, anche lo stesso bitcoin ha da tempo perso la sua iniziale vocazione valutaria, per così dire tradito dal suo stesso successo, che lo identifica come un “(cripto)asset” in cui speculare.

Ulteriore questione sulla quale la consultazione potrà contribuire a chiarire la posizione del legislatore delegato riguarda l’ambito di applicazione soggettiva degli obblighi di registrazione.

Come già riferito in apertura la norma sembra voler ricondurre nell’alveo definitorio dei “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (rif. Art 1, 2, ff) D.lgs. 231/2007) chiunque accetti “valuta virtuale quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità”; delineando così un campo di applicazione talmente esteso da poter ricomprendere gli stessi utilizzatori di criptovalute.

Infine, la disciplina in commento appare ancora debole rispetto alla gestione dell’operatività cross-border, tipica di questo nuovo mercato, certamente difficile con gli ordinari criteri di territorialità legati all’applicazione di una norma nazionale: nella più parte dei casi, i servizi inerenti a criptovalute vengono prestati via internet da soggetti che non risiedono in Italia; viene allora spontaneo chiedersi se l’obbligo di registrazione riguarderà solamente coloro che abbiano una sede stabile, ovvero tutti coloro che offrano i propri servizi sul territorio nazionale. Ove questa lettura fosse privilegiata, la norma dovrà aiutare gli operatori ad individuare soglie e criteri, il più possibile oggettivi, al verificarsi dei quali il riferito obbligo di registrazione sussiste.

Questi sono solo alcuni degli spunti che potranno animare il processo di consultazione in corso, in attesa del consolidamento di questa prima disciplina, che peraltro costituisce un unicum a livello europeo che anticipa i principi già enunciati nella quinta direttiva AML, di prossima adozione.


[1] Definiti all’art. 1, comma 2, lett. ff), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come: “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale”.

[2] Cfr. art. 2, comma 2, decreto ministeriale in consultazione.

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