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Attualità

Chiarimenti Banca d’Italia sul regime transitorio degli obblighi antiriciclaggio

13 Febbraio 2018

Sabrina Galmarini, Partner, Luca Bettinelli, Associate, La Scala Società Tra Avvocati

Di cosa si parla in questo articolo

1. Premessa

Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 (il “Decreto”) con il quale è stata data attuazione in Italia alla Direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva Antiriciclaggio”).

Il Decreto ha interamente riscritto il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, apportando, per quanto di interesse, rilevanti modifiche in materia, tra l’altro, di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati ed ha confermato il potere delle Autorità di vigilanza di emanare disposizioni di attuazione delle norme di legge.

L’art. 9 del Decreto contiene alcune disposizioni transitorie sull’applicazione della nuova disciplina e delle relative disposizioni di attuazione, prevedendo, tra l’altro, che fino al 31 marzo 2018 continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza di settore ai sensi di norme abrogate o sostituite.

La disciplina transitoria non specifica tuttavia come risolvere eventuali contrasti tra le disposizioni attuative che continuano ad applicarsi e le nuove norme di legge entrate in vigore.

Tra i destinatari, sin dalla pubblicazione del Decreto, sono sorti dubbi interpretativi.

Su tali presupposti, nella giornata di venerdì 9 febbraio 2018, Banca d’Italia, tenuto conto dei suoi compiti di controllo sugli intermediari per verificare il rispetto della disciplina antiriciclaggio, ha pubblicato una comunicazione “in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari”, con la quale ha fornito, nei limiti delle competenze ad essa assegnate, indicazioni sulle modalità con le quali dovranno essere adempiuti gli obblighi antiriciclaggio previsti dal D. Lgs. 231/2007, come modificato dal Decreto (la “Comunicazione”; cfr. contenuti correlati) ed i criteri ai quali la medesima si atterrà nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza.

Le suddette indicazioni sono applicabili a partire dal 10 febbraio 2018 (giorno successivo alla pubblicazione della Comunicazione sul sito istituzionale dell’Autorità) – sia durante il periodo transitorio, che ricordiamo scade il 31 marzo 2018, che in quello successivo -, fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative di Banca d’Italia.

2. Destinatari

Le indicazioni si indirizzano agli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza di Banca d’Italia, quindi, a parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 2, del Decreto, ed in particolare a: banche, Poste italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV, SICAF, 106 TUB, soggetti eroganti micro-credito di cui all’art. 111 TUB, Cassa depositi e prestiti S.p.A., società fiduciarie iscritte nell’albo di cui all’articolo 106 TUB, succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato terzo, intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro e stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana (di seguito “Intermediari”).

3. Criteri applicativi

A. Rapporto tra le nuove norme introdotte dal Decreto e la normativa attuativa emanata in base alle vecchie previsioni di legge

Banca d’Italia ha innanzitutto stabilito la prevalenza, in caso di contrasto, delle nuove norme introdotte dal Decreto rispetto alla normativa attuativa emanata in base alle vecchie previsioni di legge.

Pertanto, fino al 31 marzo 2018, gli Intermediari dovranno attenersi alle previsioni contenute nei provvedimenti della Banca d’Italia emanati in base alle vecchie previsioni di legge solo nella misura in cui esse siano compatibili con la nuova disciplina di legge.

B. Modalità e limiti della applicabilità dei provvedimenti emanati da Banca d’Italia

Banca d’Italia, in base al suddetto criterio, ha stabilito in relazione ai provvedimenti dalla medesima emanati in attuazione alle vecchie previsioni di legge che:

1) il Provvedimento del 10 marzo 2011, recante “disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni”,è in linea generale compatibile con il nuovo quadro normativo primario ed è pertanto applicabile;

2) il Provvedimento del 3 aprile 2013, recante “disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione”, non è più in vigore per effetto dell’abrogazione delle disposizioni di legge che imponevano l’obbligo di registrare i dati nell’Archivio Unico Informatico.

Tuttavia, il Decreto prevede, comunque, obblighi di conservazione dei dati per l’assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio (cfr. artt. 31 e 32 del Decreto) e attribuisce alla Banca d’Italia il potere di emanare norme di attuazione che possono anche consentire l’utilizzo di “archivi informatizzati […] già istituiti presso i soggetti […] vigilati”.

In attesa di tale intervento, quindi, l’utilizzo, su base volontaria, dell’Archivio Unico Informatico (“AUI”) costituisce modalità idonea ad assolvere a questi obblighi.

3) il Provvedimento del 3 aprile 2013, recante “disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela”, si applica nella misura in cui precisa aspetti che le nuove disposizioni di legge disciplinano in linea di continuità con quelle abrogate.

Al riguardo Banca d’Italia ha chiarito che:

  1. restano applicabili le norme in materia di profilatura della clientela, ambito di applicazione, acquisizione di informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo, controllo costante del rapporto, obblighi rafforzati di adeguata verifica, incluse le previsioni in materia di operatività a distanza, con l’eccezione della parte sulle persone politicamente esposte cd. “domestiche”,
    A tale ultimo riguardo, vale la pena rammentare cheil Decreto ha modificato le definizioni di PEPs, sottoponendo anche i soggetti residenti in Italia, in via automatica, alle speciali disposizioni in materia di adeguata verifica rafforzata.
  2. gli Intermediari devono applicare direttamente gli obblighi di adeguata verifica come previsti dalle nuove norme di legge. Ciò in considerazione del fatto chele nuove disposizioni (articoli da 17 a 30 del Decreto) – oltre disciplinare in maniera significativamente diversa rispetto al passato le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, le misure semplificate e, per taluni aspetti, quelle rafforzate di adeguata verifica della clientela, le regole in materia di esecuzione da parte di terzi dell’adeguata verifica – risultano molto analitiche e hanno incorporato aspetti in precedenza rimessi alla normativa di attuazione delle Autorità di Vigilanza;
  3. risultano interamente inapplicabili, perché incompatibili con le nuove disposizioni di legge le seguenti parti del Provvedimento del 3 aprile 2013:
    – la “Parte terza: misure semplificate di adeguata verifica”: il Decreto ha, infatti, eliminato la fattispecie qualificata ex lege come a basso rischio, rimettendo agli intermediari la valutazione in ordine alla applicabilità del regime semplificato e ha previsto che, anche in caso di clienti ovvero prodotti a “basso rischio” vadano seguite tutte le fasi del processo di adeguata verifica, sebbene con minore profondità, estensione e frequenza rispetto alla adeguata verifica ordinaria;
    – l’ “Allegato 1: individuazione del titolare effettivo sub 2”.

Banca d’Italia conclude precisando che per il corretto adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio, gli Intermediari prendono anche in considerazione gli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio, pubblicati il 4 gennaio 2018.

L’Autorità di vigilanza conclude osservando chefino all’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi di competenza della Banca d’Italia, il rispetto da parte degli Intermediari delle indicazioni contenute nella Comunicazione assicura la conformità con il nuovo quadro legislativo, anche successivamente alla scadenza del periodo transitorio.

4. Conclusioni

Gli Intermediari che – nelle more della emanazione dei provvedimenti attuativi di Banca d’Italia – decidessero di adempiere in maniera diversa agli obblighi di conservazione dovranno, a differenza di coloro che dovessero mantenere l’AUI, dimostrare l’idoneità delle nuove modalità prescelte.

L’adeguata verifica, l’identificazione del titolare effettivo, l’adeguata verifica semplificata e il trattamento delle PEPs domestiche devono essere condotti secondo il nuovo quadro normativo e gli Intermediari, qualora non abbiano ancora provveduto, devono aggiornare tempestivamente le procedure interne per la parte.

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