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Antiriciclaggio: in GU le disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni

9 Aprile 2019
Di cosa si parla in questo articolo
Delle nuove Disposizioni Banca d’Italia parleremo nel Convegno del 23 maggio. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8 aprile 2019 il Provvedimento Banca d’Italia 26 marzo 2019 con cui sono state emanate le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il Provvedimento realizza l’allineamento alla normativa europea sotto vari aspetti:

  1. dà attuazione alle previsioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della cd. quarta direttiva antiriciclaggio;
  2. fornisce indicazioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in armonia con il Regolamento delegato della Commissione europea n. 1108/2018, del 7 maggio 2018;
  3. recepisce gli orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee adottati il 22 settembre 2017 che definiscono, tra l’altro, le misure che i prestatori di servizi di pagamento adottano per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all’ordinante o al beneficiario.

Le disposizioni entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. I destinatari si adeguano alle disposizioni entro il 1° giugno 2019.

Si applicano invece a partire dal 1° gennaio 2020:

l’obbligo per gli organi aziendali di definire e approvare una policy motivata che indichi le scelte del destinatario in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati (cfr. Parte Seconda, Sezioni II e III delle disposizioni);

l’obbligo, per le capogruppo, di istituire un base informativa comune (cfr. Parte Quarta, Sezione I, delle disposizioni);

l’obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio (cfr. Parte Settima delle disposizioni): i destinatari trasmettono alla Banca d’Italia i risultati dell’esercizio di autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020.

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