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Giurisprudenza

Nullità della clausola di salvaguardia e sino al 2009 per l’usura la CMS conta in modo “particolare”

30 Giugno 2016

Cassazione Civile, Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965

Di cosa si parla in questo articolo

Qui di seguito la riproduzione testuale dei due principi di fondo che l’importante pronuncia di Cassazione 22 giugno 2016, n. 12965 ha rilasciato in materia di usura civile.

«La clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, che preveda l’applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con sua automatica riduzione in caso di superamento del c.d. tasso soglia usurario, ma solo mediante l’astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, è nulla ex a rt. 1344 c.c., perché tesa a eludere il divieto di pattuire interessi usurari».

Sino all’entrata in vigore della legge n. 2/2009, «ogni eccedenza della CMS in concreto praticata rispetto alle entità massime fissate pro tempore dalle Istruzioni della Banca d’Italia non realizza di per sé un fattore rilevante al fine del superamento del tasso sogli usurario, trattandosi di elemento diverso … non calcolabile nel medesimo coacervo di fattori di costo, pertanto l’eventuale usurarietà del rapporto bancario può conseguire solo da una giustapposizione che, assumendo dal valore percepito di periodo la CMS e riscontratane in ipotesi il superamento di percentuale rispetto a quella massima, vada ad aggiungere tale costo improprio e non dovuto all’interesse propriamente detto, verificando se, per tale via, non sia stato superato in modo indiretto il taso soglia per avere questo così oltrepassato lo spread del TEGM».

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