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Giurisprudenza

Usura: al fine del superamento del tasso soglia vanno conteggiati anche gli interessi moratori

12 Febbraio 2014

Avv. Filippo Maria De Stefano Grigis

Corte d’Appello di Venezia, Sez. III, 18 febbraio 2013, n. 342

Di cosa si parla in questo articolo

Massima

Il principio di cui all’art. 1815, comma 2, cod. civ., vale per qualsiasi obbligazione pecuniaria e, quindi, non soltanto per quelle sub specie d’interessi corrispettivi ma anche per quelle sub specie d’interessi moratori; dal che, ove, al momento della relativa pattuizione, il tasso d’interesse, corrispettivo o moratorio che sia, superi il tasso soglia, la relativa clausola è nulla; per l’effetto, nessuna somma è dovuta a titolo di interessi, ed il mutuatario ha diritto alla restituzione di tutte le somme indebitamente pagate a questo titolo.

Commento

Si moltiplicano, in modo esponenziale, i contenziosi in materia bancaria. Contenziosi che trovano fertile terreno nelle falle della contrattualistica degli Istituti di credito, vuoi perché, troppo spesso, taluni commerciali hanno per anni trascurato il rigoroso rispetto del TUB, ignorandone le conseguenze (specie la sanzione di nullità di cui all’art. 117 TUB), vuoi a causa, molto banalmente, delle deficienze d’archivio (perdere l’originale di un contratto è ben più, infatti, di una questione d’archivio); vuoi per gli interventi giurisprudenziali e del Legislatore, che hanno sconvolto prassi e quadro normativo di riferimento.

La questione dell’usura, in particolare, è un tasto dolentissimo, ma, allo stesso tempo, anche molto abusato nel contenzioso bancario.

Se è vero, infatti, che l’onere della prova per la c.d. “usura oggettiva” si risolve, nella sostanza, in un calcolo matematico (che deve essere, in ogni caso, esplicitato in tutti i suoi presupposti (cfr. Trib. Benevento, Sent., 19.11.2012, n. 1936), non altrettanto può dirsi per la c.d. “usura soggettiva”, i cui presupposti, se non costituiscono una “probatio diabolica”, non sono certo di pronta e facile soluzione. L’usura oggettiva, è, come detto, invece, quasi manualistica. Se, infatti, si prendono le mosse dai calcoli di TEG e TEGM degli Istituti di credito e della Banca d’Italia, così come per anni rilevati dal MEF ex art. 2, Legge n. 108/1996, e si accerta che, al momento della stipula del contratto di mutuo (cfr. art. 1, D.L. 29.12.2000, n. 394, convertito nella Legge 28.02.2001, n. 24), il tasso soglia era superato (nei termini di cui all’art. 2, comma 4, Legge cit.), ebbene, tanto basta per integrare la fattispecie dell’usura oggettiva. La tutela approntata dal Legislatore ex art. 4, Legge cit., sanziona questo supero con la nullità della clausola sugli interessi, dal che “non sono dovuti interessi”, per cui ogni e qualsiasi somma a tale titolo corrisposta andrà restituita al mutuatario.

Rispetto a questo solido argomentare, e sgombrato il campo (almeno per ora) dai tentativi di contestare i calcoli di TEG e TEGM degli Istituti di credito e della Banca d’Italia (tentativi che hanno alterne fortune in sede di merito), la Corte d’Appello di Venezia ha confermato quel filone giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sent., 09.01.2013, n. 325), che assume a parametro dell’eventuale supero non soltanto il tasso corrispettivo, ma anche il tasso di mora: “L’art. 1815, co. II, C.C., esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e a seguito della revisione legislativa […] esso prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito […] la sanzione così stabilita dell’abbattimento del tasso di interesse applicabile si applica a qualunque somma fosse dovuta a titolo di interesse, legale o convenzionale, sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori, con la sola esclusione del caso in cui i rapporti contrattuali presupposti dall’applicazione degli interessi fossero già esauriti alla data dell’entrata in vigore della Legge n. 108/96 […]”.

D’altra parte, non si può non osservare come né l’art. 644 cod. pen. né l’art. 1815, comma 2, cod. civ. scriminino la fattispecie a seconda della natura degli interessi convenuti. La questione, in effetti, non è la natura dell’interesse, bensì la sua misura massima consentita, in un quadro in cui le ragioni di tutela del contraente debole si attivano oltre quella misura, e sono invariabilmente presidiate dalla sanzione della nullità. Dal che vale la pena, quantomeno, di problematizzare un ulteriore scenario. Poniamo che il mutuo sia pagato regolarmente, capitale ed interessi al tasso corrispettivo, e che nondimeno la misura degli interessi moratori, al momento della stipula del contratto, superasse il tasso soglia. Ebbene, in questo caso, posto che la sanzione della nullità investe, letteralmente, “la clausola”, e che nei contratti di mutuo la clausola sugli interessi è, in effetti, unica ed unitaria, non si potrà – ad avviso di chi scrive – sostenere che no, che, in realtà, si tratterebbe di due clausole, una per gli interessi corrispettivi e l’altra per gli interessi moratori, e che, quindi, la prima sarebbe valida ed efficace, mentre soltanto la seconda sarebbe affetta da nullità, senza alcun riverbero sulla prima. E non lo si potrà, anche perché la citata norma prosegue e recita: “[…] non sono dovuti interessi”, il che, è implicito, non sono dovuti interessi tout court, a qualsiasi titolo fossero stati convenuti, dacché la ratio della sanzione è quella di colpire la condotta del mutuante che approfitta della posizione dominante per imporre un regolamento degli interessi, anche soltanto a titolo di interessi di mora, contra legem e che per ciò solo, oltre alla sanzione penale, non è più meritevole, sul piano civile, di percepire alcuna somma a titolo d’interessi. Il mutuatario, accertata e dichiarata la nullità della clausola sugli interessi, sarà tenuto alla restituzione del solo importo capitale e potrà chiedere la restituzione delle somme fino a quel momento comunque pagate a titolo di interessi.

Merita, infine, un ultimo cenno l’applicabilità della sanzione in argomento ai contratti di apertura di credito regolati su conto corrente anziché ai contratti di mutuo. Chi scrive è favorevolmente orientato all’applicazione analogica in bonam partem della stessa sanzione, posto che l’esigenza punitiva sottostante, poc’anzi enunciata, non deflette nel caso in cui muti la forma tecnica del finanziamento, la contabilizzazione del relativo utilizzo, piuttosto che i tempi e le modalità di restituzione dell’importo finanziato, resistendo lo squilibrio contrattuale, l’approfittamento del contraente debole e la violazione della legge penale.

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