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Giurisprudenza

Gli oneri eventuali tra usura originaria e sopravvenuta

31 Luglio 2015

Tribunale di Torino, 20 giugno 2015, dott. Astuni (ord.)

Di cosa si parla in questo articolo

L’Ordinanza in esame affronta il tema della voci da tenere in considerazione ai fini del «controllo di legalità ex art. 1815 c.c.», evidenziando la rilevanza, a tal fine, tanto dell’usurarietà c.d. originaria, quanto di quella c.d. sopravvenuta.

In via segnata, il Tribunale afferma che detto controllo di legalità «non può che avere a oggetto il tasso effettivo applicabile all’operazione creditizia, in quanto determinato con il contributo di remunerazioni, commissioni, spese che sono dovute o per effetto della conclusione del contratto, salvo sopravvenienza di vicende estintive, e così tipicamente il pagamento degli interessi corrispettivi», o per essersi verificato l’evento, futuro e incerto al momento dalla conclusione del contratto, cui le stesse sono subordinate (i.e., la mora sul ritardo di adempimento e la penale di estinzione nel caso di recesso anticipato).

In contrasto con l’orientamento di altra giurisprudenza di merito (cfr., ad esempio, Tribunale di Bari, 12 dicembre 2014, e Tribunale di Pescara, 28 novembre 2014, entrambe in questa Rivista), l’Ordinanza precisa che non vanno calcolate, al fine della verifica dell’usurarietà del tasso, le remunerazioni, le commissioni e le spese «meramente potenziali», né quelle «del tutto irreali». Le prime, in quanto «non dovut[e] per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi»; quali, ad esempio, il tasso di mora potenzialmente usurario ma mai applicato, stante il regolare adempimento del creditore. Le seconde, «perché non dovut[e] per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito mai verificarsi». Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui il contratto preveda una penale di estinzione anticipata che potrebbe risultare usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione del credito, ma il cliente non sia receduto.

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