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Giurisprudenza

Trust equiparabile ad un fondo patrimoniale e qualificazione ai fini tributari

31 Marzo 2015

Cassazione Civile, Sez. VI, 25 febbraio 2015, n. 3886

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 25 febbraio 2015, n. 3886, la corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui l’atto denominato trust, funzionale, quoad effectum, all’applicazione di un regolamento equiparabile ad un fondo patrimoniale, va qualificato ai fini tributari come atto costitutivo di vincolo di destinazione, con le conseguenti assoggettabilità alla relativa imposta dei beneficiari della destinazione e responsabilità d’imposta del notaio rogante.

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