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Giurisprudenza

Omessa dichiarazione: l’affidamento dell’incarico professionale non trasferisce l’obbligo dichiarativo

11 Aprile 2018

Dott. Luca D’Agostino, Dottorando in Diritto Penale presso la LUISS Guido Carli

Cassazione Penale, Sez. IV, 05 maggio 2016, n. 18845 – Pres. D’Isa, Rel. Pezzella

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione – riaffermando alcuni consolidati dicta di legittimità – ha rigettato il ricorso proposto da un contribuente che era stato tratto in giudizio per il reato di omessa presentazione della dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000).

Il ricorrente si doleva di essere stato vittima del comportamento infedele e fraudolento del commercialista cui era stata delegata la tenuta delle scritture contabili e la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni annuali. Di tale condotta, tenuta in palese violazione degli obblighi contrattuali, non potrebbe non tenersi conto ai fini della verifica sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di omessa presentazione delle dichiarazioni contestato al ricorrente.

La Corte disattende questa argomentazione, ricordando come l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi incomba direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza.

La circostanza che il contribuente si sia avvalso di ausiliari per la materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione (facoltà riconosciuta dall’art. 3, comma 3 e 3-bis D.P.R. 322/1998) non vale di certo a trasferire su questi ultimi l’obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente. A tal riguardo il Collegio osserva che l’adempimento formale fa carico al contribuente “il quale deve essere a conoscenza delle relative scadenze e può anche giovarsi, a fini penali, del termine di 90 giorni concesso dalla legge in caso di infruttuoso superamento del termine”.

Ne consegue che il solo fatto di aver affidato ad un professionista la tenuta della contabilità e, nella specie, il compito di predisporre e trasmettere la dichiarazione dei redditi, non è circostanza che giustifichi di per sé la violazione dell’obbligo o possa escludere la consapevolezza della inutile scadenza del termine. Da questa prospettiva, è proprio la normativa tributaria far ritenere che si tratti di un dovere indelegabile.

Gli obblighi fiscali, infatti, hanno carattere strettamente personale e non ammettono sostituti ed equipollenti poiché essi rispondono ad una speciale finalità di diritto tributario, quale quella di colpire il complesso dei redditi tassabili. Pertanto, i predetti obblighi non possono considerarsi adempiuti dal contribuente con il semplice conferimento dell’incarico ad uno studio professionale, dato che ciò comporterebbe una estrema facilità di evasione.

Cionondimeno, la Corte tiene a precisare che per la consumazione del reato di omessa dichiarazione è pur sempre necessario il dolo specifico di evasione: la semplice violazione dell’obbligo dichiarativo non è di per sé sufficiente, dovendo viceversa risultare provato, anche per presunzioni, che l’omessa dichiarazione fosse preordinata all’evasione dell’imposta e per le quantità superiori alla soglia della rilevanza penale.


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