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Giurisprudenza

In caso di incertezza dell’an o dell’indeterminabilità nel quantum dei componenti negativi di reddito, prevale il principio di cassa

18 Luglio 2019

Matteo Porqueddu | Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati

Cassazione Civile, Sez. V, 15 Giugno 2018, n. 15839 – Pres. Rel. Crucitti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15839 del 15 Giugno 2018 si è espressa a favore del contribuente che aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 1997 e avente ad oggetto il disconoscimento della deducibilità di oneri relativi a perdite per cessioni di crediti e di oneri per provvigioni, nonché di altri oneri perché ritenuti non di competenza dell’esercizio.

In particolare sono stati chiariti due principi fondamentali del sistema tributario nazionale, da un lato che i corrispettivi per prestazioni di servizi devono essere imputati all’esercizio in cui le stesse sono realmente ultimate. Nel caso in cui l’Ufficio ne contesti l’errata imputazione ad una annualità, è a suo carico dimostrare che l’ultimazione delle suddette prestazioni è avvenuta in un’istante temporale differente.

Dall’altro lato invece in relazione ai costi oggetto della presente disputa, nella misura in cui siano incerto l’an o la loro quantificazione, in deroga al principio di competenza economica deve farsi riferimento al principio di cassa.

Sugli specifici punti relativi al concetto di competenza di cui all’art. 109 del Tuir la giurisprudenza di legittimità aveva già precisato che i corrispettivi per prestazioni di servizi devono essere imputati all’esercizio in cui le stesse si ritengono ultimate, fatto salvo il caso in cui non ne sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo certo l’ammontare. Ne deriva che è onere dell’Ufficio, che intende contestare l’errata imputazione temporale, l’onere di provare il momento di ultimazione della prestazione in questione, mentre è dovere del contribuente che ha imputato i ricavi in un periodo di imposta diverso, quello di dare evidenza che solo in quella determinata annualità gli stessi sono diventati certi e determinati nell’ammontare, requisiti che invece non si erano riscontrati alla chiusura del precedente esercizio, né alla scadenza del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi (cfr. Cass. 18 Gennaio 2017, n. 1107).

Per quanto attiene ai componenti negativi di reddito, in assenza di diverse disposizioni specifiche, la Suprema Corte ha invece ribadito che, nel caso di incertezza nell’an o di indeterminabilità nel quantum degli stessi, si applica, in deroga al principio di competenza, quello di cassa, secondo il quale i costi sono imputabili all’esercizio in cui ne diviene certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, qualora di tali qualità fossero privi nell’esercizio di competenza.

In ultimo i giudici sulla base di un consolidato orientamento hanno inoltre chiarito che l’inerenza all’attività di impresa degli oneri e spese sostenuti, va definita come una relazione tra la nozione di costo e l’impresa, derivandone che non risulta dirimente la circostanza che un onere sia collegato ad una componente positiva di reddito ma bensì che sia correlato ad un’attività potenzialmente idonea a produrre utili (Cfr. Cass. 27 Febbraio 2015 n. 4041, Cass. 22 dicembre 2016 n. 26749, Cass. 10 marzo 2017, n. 6185).


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