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Giurisprudenza

Diniego di accordare il beneficio del credito d’imposta agli azionisti non assoggettati all’imposta sui redditi da investimento per dividendi provenienti da redditi esteri

18 Settembre 2017

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. II, 14 settembre 2017, C-628/15

Di cosa si parla in questo articolo

1) L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso conferisce, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, diritti a un azionista beneficiario di dividendi qualificati come «dividendi da reddito estero» (foreign income dividend).

2) Il diritto dell’Unione esige che il diritto nazionale di uno Stato membro preveda mezzi di ricorso a favore degli azionisti che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, abbiano percepito dividendi qualificati come «dividendi da reddito estero» senza tuttavia aver ottenuto un credito d’imposta inerente a detti dividendi, al fine di consentire a tali azionisti di far valere i diritti che l’articolo 63 TFUE conferisce loro. In proposito, il giudice nazionale competente deve provvedere affinché gli azionisti non soggetti all’imposta sui redditi da dividendi, che hanno percepito dividendi provenienti da dividendi di origine estera e qualificati come «dividendi da reddito estero», come i Trustees of the BT Pension Scheme, dispongano di un mezzo di ricorso che, da un lato, sia idoneo ad assicurare il versamento di un tale credito d’imposta, di cui gli aventi diritto sono stati indebitamente privati, secondo modalità che non siano meno favorevoli di quelle relative a un ricorso volto al versamento di un credito d’imposta, o di un vantaggio fiscale equiparabile, in una situazione in cui l’amministrazione tributaria abbia indebitamente privato gli aventi diritto di tale credito d’imposta o di tale vantaggio fiscale in occasione di una distribuzione di dividendi provenienti da dividendi percepiti da una società residente nel Regno Unito e, dall’altro lato, permetta di garantire la tutela dei diritti conferiti dall’articolo 63 TFUE ai summenzionati azionisti in maniera effettiva.

3) Né la circostanza che i Trustees of the BT Pension Scheme non siano assoggettati all’imposta sui redditi per i dividendi che essi percepiscono, né la circostanza che la violazione del diritto dell’Unione in questione non sia, secondo il giudice del rinvio, sufficientemente qualificata per comportare la responsabilità extracontrattuale dello Stato membro interessato nei confronti della società distributrice dei dividendi qualificati come «dividendi da reddito estero», conformemente ai principi enucleati nella sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C 46/93 e C 48/93, EU:C:1996:79), e neppure la circostanza che una società residente nel Regno Unito abbia distribuito un importo incrementato di dividendi, qualificati come «dividendi da reddito estero», per ovviare all’assenza di credito d’imposta in capo all’azionista beneficiario, possono modificare le risposte fornite alle altre questioni poste dal giudice del rinvio.

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