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Giurisprudenza

Imposizione dei fondi pensione: illegittimo il diverso trattamento tra fondi residenti e non residenti

13 Novembre 2019

Corte di giustizia UE, Sez. II, 13 novembre 2019, C‑641/17 – Pres. Rel. Arabadjiev

Di cosa si parla in questo articolo

1) Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente a un fondo pensione residente, da un lato, sono soggetti a una ritenuta alla fonte che può essere integralmente imputata all’imposta sulle società dovuta da un siffatto fondo e può dar luogo a un rimborso, qualora l’imposta prelevata tramite ritenuta alla fonte ecceda l’imposta sulle società dovuta dal fondo, e, dall’altro, non comportano un aumento del risultato imponibile a titolo dell’imposta sulle società, o comportano soltanto un aumento contenuto dello stesso dovuto alla facoltà di dedurre da tale risultato le riserve per impegni in materia di pensioni, mentre i dividendi versati a un fondo pensione non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte che costituisce un’imposta definitiva per un siffatto fondo, quando il fondo pensione non residente destina determinati dividendi percepiti alla copertura delle pensioni che esso dovrà versare in futuro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) L’articolo 64, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, in forza della quale i dividendi distribuiti da una società residente a un fondo pensione residente, da un lato, sono soggetti a una ritenuta alla fonte che può essere integralmente imputata all’imposta sulle società dovuta da tale fondo e può dar luogo a un rimborso, qualora l’imposta prelevata tramite ritenuta alla fonte ecceda l’imposta sulle società dovuta dal fondo, e, dall’altro, non comportano un aumento del risultato imponibile a titolo dell’imposta sulle società dovuta o comportano soltanto un aumento contenuto dello stesso dovuto alla facoltà di dedurre da tale risultato le riserve per impegni in materia di pensioni, mentre i dividendi versati a un fondo pensione non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte che costituisce un’imposta definitiva per un siffatto fondo, non può essere considerata come una restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993, ai fini dell’applicazione di tale disposizione.

 

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