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Giurisprudenza

Clausola del beneficiario effettivo invocabile anche nella Convenzione Italia-Giappone

20 Gennaio 2020

Alessandro Lisi, Dottorando in Scienze Giuridiche, Università Bicocca di Milano

Cassazione Civile, Sez. V, 30 settembre 2019, n. 24288 – Pres. Cirillo, Rel. Giudicepietro

Un fondo pensione giapponese era amministrato attraverso una limited partnership di diritto statunitense. Quest’ultima incassava dividendi da società per azioni italiane e li rigirava al fondo nipponico, concretizzando in capo ad esso la qualifica di beneficiario effettivo. In seguito all’instaurarsi del giudizio contro il silenzio verso l’istanza di rimborso per l’applicazione della ritenuta convenzionale, la CTR affermava che l’art. 10 della DTC Italia-Giappone fosse inapplicabile, poiché la norma presupponeva che il soggetto che ricevesse il pagamento fosse residente in Giappone, mentre i dividendi erano stati pagati ad una società statunitense. Inoltre, veniva rilevato che nell’art. 10 era assente un esplicito riferimento alla nozione di “beneficiario effettivo”.
 
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del fondo nipponico, affermando che l’interpretazione convenzionale secondo buona fede conduca a ritenere che la nozione di “beneficiario” nell’art. 10 della DTC Italia-Giappone coincida con quella di “beneficiario effettivo”, sebbene l’espressione sia stata esplicitamente introdotta solo nelle Convenzioni redatte sulla base dei successivi Modelli OCSE.
 
Infatti, secondo il par. 12 del Commentario OCSE, nella versione del 2010, il requisito del beneficiario effettivo è stato introdotto nel par. 2 dell’art. 10 per chiarire il significato dell’espressione “pagati (…) a un residente”, con funzione esplicativa e non innovativa delle clausole convenzionali esistenti.
 
Laddove l’articolo della Convenzione parli di “dividendi pagati” si intende “dividendi effettivamente e definitivamente percepiti”, ossia il beneficio effettivo del pagamento dei dividendi, restando inapplicabile il beneficio convenzionale ai soli soggetti interposti.
 
Ne consegue che il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato con il quale lo Stato della fonte abbia stipulato una Convenzione contro la doppia imposizione, può chiedere l’applicazione dei benefici convenzionali, anche se abbia percepito i dividendi stessi per il tramite di un soggetto interposto, al quale, in base al medesimo principio, tali benefici non possono essere riconosciuti.
 
 

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