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Giurisprudenza

Non imponibilità ai fini IVA: sul riconoscimento del nesso di accessorietà alle prestazioni in regime di dipendenza funzionale

3 Marzo 2020

Natascia Ubaldino

Cassazione Civile, Sez. V, 5 aprile 2019, n. 9586 – Pres. Virgilio, Rel. Antezza

Ai fini della sussistenza del “nesso di accessorietà” di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12, non è necessario che il bene prodotto in forza della prestazione ritenuta come accessoria sia anche esso venduto al cedente ed esportato, fermo restando il necessario nesso di strumentalità, esclusiva, rispetto alla prestazione principale, implicante la distruzione o il deterioramento del bene strumentale e comunque tale da renderlo non cedibile e non altrimenti utilizzabile nel ciclo produttivo del cedente, se non per l’esecuzione della prestazione in favore dello specifico cessionario destinatario della prestazione principale.

Tanto sancisce, con la pronuncia n. 9586 del 2019, la Corte di Cassazione a cui era stato richiesto di valutare la sussistenza del “nesso di accessorietà” ai fini dell’applicazione del regime IVA di non imponibilità per le cessioni all’esportazione (del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. a)) e per cessioni intracomunitarie non imponibili (del D.L. n. 331 del 1993, ex art. 41) poste in essere da una S.p.A. nel periodo d’imposta 2004.

Con avviso di accertamento l’Amministrazione Finanziaria aveva contestato la sussistenza di tale nesso per alcune fatture relative a “contributi” ricevuti per la realizzazione di stampi utilizzati per la produzione delle valvole (considerata come prestazione accessoria dal contribuente) e le fatture per la realizzazione e cessione delle valvole stesse (prestazione principale). Secondo l’Ufficio, la realizzazione degli stampi doveva essere considerata una prestazione autonoma e soggetta ad IVA in forza del principio di territorialità dell’imposta, considerato che gli stampi non erano stati né venduti nè esportati.

E’ proprio per la mancata vendita ed esportazione degli stampi che sia la CTP che la CTR hanno respinto il ricorso e l’appello del contribuente confermando, quindi, la tesi dell’Ufficio.

Diversamente ha ritenuto la Corte di Legittimità accogliendo il ricorso del contribuente. Ricorrendo al concetto di matrice europea di “dipendenza funzionale”, laddove si è in presenza di una prestazione economica unica, indissociabile e solo artificiosamente scomponibile (Corte Giust. CE 11 febbraio 2010, C-88/09), quale è il caso della realizzazione dello stampo per le valvole, deve riconoscersi il “nesso di accessorietà” di cui all’art. 12 del DPR 633/1972 e quindi anche il beneficio del regime di non imponibilità applicato alla prestazione principale. Non è necessario, invece, che il bene prodotto in forza della prestazione ritenuta come accessoria debba essere anche esso venduto al cedente ed esportato. Pertanto, conclude la Corte, non è dirimente la mancata cessione ed esportazione dello stampo laddove venga dimostrata l’esclusività del nesso di strumentalità. E’ su tale aspetto che sarà chiamato a rispondere il Giudice del rinvio che dovrò verificare l’eventuale esistenza di una prestazione autonoma di vendita dello stampo in favore di uno dei cessionari esteri e, in questo caso, accertare che sia avvenuta l’esportazione, condizione necessaria per beneficiare della non imponibilità ai fini IVA.

 


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