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Giurisprudenza

Acquisizione in leasing di fabbricati: escluso il regime di sospensione dell’IVA

5 Maggio 2021

Luca Cicozzetti, Avvocato

Cassazione Civile, Sez. V, 14 gennaio 2021, n. 535 – Pres. Virgilio, Rel. Nonno

Di cosa si parla in questo articolo

Il contratto di leasing avente ad oggetto un fabbricato o un’area fabbricabile comporta il trasferimento all’utilizzatore della disponibilità economica dell’immobile; pertanto, tale negozio giuridico è equiparabile ad un acquisto di beni e non ad un’acquisizione di servizi.

Da ciò deriva l’inapplicabilità del regime di sospensione dell’IVA previsto dall’art. 8, co. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in esame.

Nella fattispecie in oggetto, un contribuente proponeva ricorso avverso l’atto di irrogazione di sanzioni in materia di IVA per l’anno d’imposta 2005.

Tali sanzioni erano state comminate a seguito della trasmissione, ad una società di leasing, di alcune dichiarazioni di intento aventi ad oggetto canoni corrisposti in relazione a tre fabbricati.

Per l’Ufficio competente le prestazioni erano state indebitamente eseguite senza pagamento d’imposta, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972; il contribuente, infatti, aveva erroneamente ritenuto che i canoni periodici corrisposti per il leasing immobiliare dovessero considerarsi prestazioni di servizi e non cessione di beni.

A seguito del rigetto del ricorso del contribuente, lo stesso ricorreva efficacemente in appello.

In particolare, la commissione regionale osservava che il leasingimmobiliare costituiva una prestazione di servizi; inoltre, non essendosi verificato il trasferimento degli immobili al momento del pagamento dei singoli canoni, non vi era stata alcuna cessione in proprietà alla società contribuente del bene goduto e, pertanto, quest’ultima aveva diritto al beneficio di non imponibilità dell’IVA.

L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per la cassazione della pronuncia di CTR, lamentando, per quanto di interesse, la violazione e falsa applicazione del menzionato articolo 8, comma primo, lettera c) del d.P.R. 633/1972, in quanto il disposto troverebbe anche applicazione per le operazioni di leasing traslativo, come quelle oggetto del giudizio.

Il Collegio di Legittimità adito, con la pronuncia in questione, accoglieva il ricorso presentato.

Nello specifico, occorreva stabilire se con i contratti di leasing la società contribuente avesse acquisito i fabbricati ovvero avesse beneficiato di una mera prestazione di servizi: nella prima ipotesi, il regime di sospensione dell’imposta sarebbe stato escluso, con conseguente assoggettabilità ad IVA della cessione di fabbricati; nel secondo caso invece, l’acquisizione di servizi avrebbe comportato l’applicazione del citato regime di sospensione.

A parere della Suprema Corte, l’acquisizione in leasing dei fabbricati da parte della società contribuente, che ha presentato dichiarazioni di intento, non rientra nel regime del plafond: il leasing immobiliare, infatti, deve essere qualificato come cessione di fabbricati o aree fabbricabili e non come prestazione di servizi.

In particolare, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c), del d.P.R. n. 633/1972, costituiscono cessioni all’esportazione le cessioni di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta.

Le cessioni di tali beni (esclusi quindi i fabbricati o le aree fabbricabili) e le prestazioni di servizi possono essere effettuate senza pagamento dell’IVA, previa presentazione di regolari lettere d’intento e purché si rientri nei limiti del cosiddetto plafond maturato nell’anno precedente.

La Corte evidenzia come il contratto di leasing non imponga necessariamente all’utilizzatore di esercitare la clausola di riscatto del bene; inoltre, dalla sistematica del d.P.R. 633/1972 si può evincere una generica assimilazione di detto rapporto contrattuale nell’alveo delle prestazioni di servizi.

Tale evidenza ha condotto, in un primo momento, i giudici di Legittimità ad orientarsi verso il riconoscimento, nell’ambito dei leasing immobiliari, di una prestazione di servizi (cfr. Cass. 23329/2013).

Tuttavia, secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione in materia di rimborso dell’eccedenza IVA detraibile, l’operazione avente ad oggetto beni ammortizzabili, detenuti in virtù di contratto di leasing, deve essere equiparata all’acquisto di un “bene di investimento” anche prima dell’esercizio del diritto di riscatto (cfr. Cass. nn. 20951/2015, 12457/2019).

Il termine “acquisto”, infatti, deve essere valutato con confini ampi, alla stregua di quanto peraltro espresso dal legislatore, che rubrica ad esempio, in seno allo stesso d.P.R. 633/1972, la vendita con riserva di proprietà come cessione di beni, ancorché il trasferimento del diritto non avvenga prima del saldo del prezzo.

Conformemente all’articolo 5 della direttiva 1977/388/CEE e 14 della direttiva 2006/112/CE, al fine di riscontrare una cessione di beni occorre guardare alla disponibilità economica, ossia il potere di disporre del bene come proprietario, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. Cause C-209/14, NLB Leasing d.o.o e C118/11, Eon Aset Menidjmunt)

Nonostante l’orientamento sopracitato riguardi un’altra fattispecie, ed il legislatore non la abbia specificamente disciplinata, le conclusioni raggiunte dai giudici di Legittimità in ordine alla natura del leasing hanno portata generale e rilevano anche nel caso in esame, attraverso l’uso dell’analogia, atteso che la disposizione di cui all’articolo 8, comma primo, lettera c) del d.P.R. 633/1972 è tesa ad escludere, più in generale, l’acquisizione di beni immobili.

Alla luce di ciò, l’acquisizione in leasing di immobili – qualificabile come cessione di fabbricati – comporta l’esclusione del regime di sospensione dell’IVA, con conseguente assoggettabilità ad imposta.

 

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