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Giurisprudenza

Non costituisce violazione formale l’erroneo utilizzo di un credito IVA infrannuale

1 Giugno 2021

Matteo Mancini

Cassazione Civile, Sez. VI, 4 maggio 2021, n. 11666 – Pres. Greco, Rel. Esposito

Con l’ordinanza in oggetto la Suprema Corte ha avuto modo di intervenire nuovamente sul tema della sanzionabilità, ex art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, dell’utilizzo in compensazione, in sede di liquidazione periodica, di un credito relativo dell’Imposta sul valore aggiunto (“IVA”) in assenza dei relativi presupposti, specificando, in particolare, come, in tal caso, non verrebbe integrata una violazione “meramente” formale neppure laddove il credito d’imposta risultasse dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, atteso il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e la conseguente produzione, in questo modo, di un ritardato incasso erariale e del relativo deficit di cassa – sia pure transitorio – nel periodo infrannuale.

Riepilogando sinteticamente i fatti di causa, il contribuente veniva raggiunto da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, all’esito del quale l’Ufficio disconosceva il credito IVA utilizzato in compensazione in quanto relativo ad una annualità per cui il contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione.

Risultata soccombente sia in primo grado che nel giudizio di appello, l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 nonché dell’art. 13 del D.lgs. 471/1997 nella misura in cui i giudici della Commissione tributaria regionale (“CTR”), dopo aver riconosciuto la sussistenza del credito IVA maturato nell’annoprivo di dichiarazione sulla base della documentazione fornita in atti (i.e. fatture prodotte dal contribuente attestanti l’importo detraibile da questi preteso), avevano erroneamente ritenuto illegittima nella sua interezza – comprensiva, dunque, di sanzioni e interessi – la pretesa dell’Ufficio rivendicata con la cartella impugnata.

La Suprema Corte ha accolto le doglianze dell’Amministrazione finanziaria e, nel richiamare alcune precedenti pronunce (in particolare, v. Cass. 20 novembre 2015, n. 23755, Cass. 5 agosto 2016, n. 16504, Cass. 31 luglio 2019, 20578), ha affermato la sanzionabilità della condotta posta in essere dal contribuente ai sensi del predetto art. 13 del D.lgs. 18 Dicembre 1997, n. 471 atteso che, in tema di IVA, non può dirsi integrata la fattispecie della violazione “meramente” formale (come tale non sanzionabile) nel caso in cui si produca un errato utilizzo dello strumento della compensazione in sede di liquidazione periodica ancorché risulti dovuto il credito d’imposta in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale.

La violazione “meramente” formale, in particolare, sarebbe esclusa dalla circostanza che, nel caso descritto, si produrrebbe (a) il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, (b) il relativo ritardato incasso erariale ed (c) il conseguente deficit di cassa nel periodo infrannuale.

Il collegio, nel cassare la pronuncia impugnata, ha rinviato il giudizio alla CTR competente in diversa composizione.

 

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