WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Il pagamento del terzo non impedisce la detrazione dell’Iva

19 Ottobre 2020

Natascia Ubaldino

Cassazione Civile, Sez. V, 20 luglio 2020, n. 15367 – Pres. Virgilio, Rel. Leuzzi

Di cosa si parla in questo articolo

Ai fini della detrazione IVA (art. 19, comma primo del d.P.R. 633/1972), in caso di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa, rilevano soltanto la qualità di imprenditore dell’acquirente e l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale. Non è una circostanza rilevante il fatto che il prezzo sia stato pagato da un soggetto terzo, estraneo alla società, e che il denaro non sia transitato dai conti della società, essendo ininfluente in ambito fiscale l’identità del soggetto pagatore.

Così si esprime l’ordinanza n. 15367/2020 della Cassazione civile. Rileva infatti, nel nostro ordinamento, l’istituto dell’adempimento del terzo di cui all’art. 1180 c.c., che ammette che un soggetto diverso dal debitore possa effettuare concretamente il pagamento di quanto dovuto al creditore, con effetto solutorio dell’obbligazione.

La controversia trova origine da una contestazione dell’Agenzia delle Entrate, incardinata in un avviso di accertamento, con la quale è stata ritenuta soggettivamente inesistente un’operazione di acquisto di un terreno da parte di una società, perché il prezzo pattuito era stato pagato da un soggetto non riconducibile ad essa. La sentenza di primo grado, favorevole alla contribuente, è stata riformata in appello, in quanto la CTR ha confermato la posizione dell’Ufficio circa la non deducibilità, ai fini delle dirette e dell’IRAP, dell’acquisto, nonché l’indetraibilità dell’Iva, nonostante la fattura fosse stata regolarmente contabilizzata e il passaggio di proprietà formalizzato con rogito notarile.

Di contrario avviso è la Corte di Cassazione, che cassa l’impugnata pronuncia con rinvio, indicando come sufficiente la verifica, ai fini della detrazione dell’IVA, dell’effettività del pagamento, dell’avvenuto versamento dell’imposta e, infine, dell’esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione previsti dalla normativa.

Non solo: anche ai fini delle imposte sul reddito, la CTR avrebbe dovuto valutare i requisiti per la deducibilità alla luce dei principi di competenza, certezza, determinabilità, inerenza e contabilizzazione, e per tale ragione sarà chiamata a riesaminare i fatti oggetto del contenzioso.

 

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter