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Giurisprudenza

Sussiste la posizione di garanzia in capo all’amministratore di fatto a fronte di comportamenti penalmente rilevanti dell’amministratore di diritto

19 Febbraio 2020

Enrico Pezzi, dottorando in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

Cassazione Penale, Sez. V, 27 giugno 2019, n. 45134 – Pres. Morelli, Rel. De Gregorio

Di cosa si parla in questo articolo

Con la presente pronuncia la Cassazione si concentra sull’applicazione della disciplina dell’amministratore di fattoed afferma che, ai fini dell’accertamento dei requisiti normativi oggi fissati dall’art. 2639 c.p., è necessario verificare la presenza di “elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare. Tale accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione”.

La Corte ribadisce così i consolidati principi in tema di estensione delle qualifiche soggettive all’amministratore di fatto, dando continuità all’interpretazione dell’art. 2639, co. 1 c.c. (già Sez. V, 22 aprile 1998, n. 9222; più di recente, Sez. V, 28 novembre 2016, n. 8479). In particolare, la Corte precisa che i concetti di “significatività e continuità” richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, di carattere non episodico od occasionale, non comportando necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione (Sez. V, 20 giugno 2013, n. 35346. Sui criteri legittimanti l’estensione delle qualifiche soggettive, A. Rossi, I criteri per l’individuazione dei soggetti responsabili nell’ambito delle società: l’estensione delle qualifiche soggettive, in A. Rossi (a cura di) Reati tributari, Torino, 2005, 82; G.G. Sandrelli, Il soggetto “di fatto” nei reati societari e fallimentari e l’introduzione del “nuovo” art. 2639 c.c., in Fa, 10/2007, 1171).

Per quanto concerne infine i comportamenti penalmente rilevanti addebitabili all’amministratore formale, il costante orientamento della Cassazione ritiene comunque sussistente una responsabilità anche in capo all’amministratore di fatto nelle ipotesi di sua colpevole e consapevole inerzia, in applicazione dell’art. 40 co. 2 c.p., dal momento che il soggetto responsabile ex art. 2639 c.c. deve ritenersi gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto (Sez. V n. 39593 del 20 maggio 2011).

Tale assunto muove dal presupposto che il soggetto di diritto ed il soggetto di fatto sono considerati destinatari di tutti i medesimi obblighi e doveri, sicché il secondo, assieme alla qualifica, assume anche la relativa posizione di garanzia, rispondendo sia dei reati commissivi sia di quelli omissivi (ex multis Sez. V, 11 gennaio 2008, n. 7203; Sez. V, 02 marzo 2011, n. 15065). Si registrano tuttavia orientamenti meno rigorosi, secondo i quali l’amministratore di fatto non può realizzare gli illeciti incentrati sull’esercizio di poteri connessi all’investitura formale, ovvero che ritengono che il soggetto di fatto può essere chiamato a rispondere solo ove sia provata l’estraneità del legale rappresentante alla gestione societaria (Sez. V, 14 aprile 2003, n. 22413. Per approfondimenti, Artusi, Sulla correità dell’amministratore formalmente investito della funzione con l’amministratore di fatto, in Giur. it., 2/2012, 904; Palladino, L’amministratore di fatto tra reati fallimentari e reati societari, in Cass. Pen., 2005, 3088. In senso critico Amati, Belli, Responsabilità dell’amministratore di fatto per il reato di omessa dichiarazione dei redditi, in Arch. Pen. web, 1/2012, che sottolineano il rischio di una moltiplicazione delle posizioni di garanzia, che vengono in questo modo ad oscurare la dimensione normativa dell’obbligo giuridico di impedire l’evento).

 

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