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Giurisprudenza

Patto d’opzione: escluso l’obbligo per la società beneficiaria se non riprodotto nel progetto di scissione

8 Febbraio 2018

Brando M. Cremona, Trainee presso Linklaters LLP

Tribunale di Torino, 10 marzo 2017, n.1310 – Pres. Rizzi, Rel. Astuni

Di cosa si parla in questo articolo

Nel contesto di una scissione totale non proporzionale, non genera alcun obbligo in capo alla società beneficiaria della scissione l’accordo stipulato anteriormente al perfezionamento della scissione fra i soci della scissa, col quale i contraenti hanno stabilito che le beneficiarie della scissione si concedano reciprocamente delle opzioni di acquisto e di vendita sulle quote di una terza società. Tale accordo si qualificherebbe difatti come res inter alios acta, dovendosi ricondurre la sopracitata fattispecie allo schema della promessa del fatto di terzo (di cui all’art. 1381 c.c.).

Nel caso di specie, il giudice di prime cure, avendo rilevato come il patto di opzione non fosse stato riprodotto né nel progetto di scissione, né nelle deliberazioni assembleari di approvazione e né infine nell’atto di scissione, nega che la società beneficiaria di nuova costituzione possa ritenersi obbligata a perfezionare l’acquisto delle quote della società terza, posto che l’accordo contenente il patto di opzione azionato dall’attore non potrebbe produrre alcun effetto imperativo nei confronti della convenuta.

In conformità con un consolidato indirizzo di legittimità (Cass. Civ. 12118/1992; Cass. Civ. 24853/2014), la sopracitata fattispecie è infatti qualificata dal Tribunale di Torino come promessa del fatto di terzo. Di conseguenza, l’obbligo di perfezionare l’acquisto delle quote successivamente all’esercizio dell’opzione si qualificherebbe come autonoma obbligazione non della beneficiaria, ma del promittente. In tal senso, avrebbe ad oggetto l’obbligo del promittente di fare quanto in proprio potere perché il terzo assuma l’obbligazione, fatto salvo un obbligo di indennizzo in caso di rifiuto del terzo. I contraenti dell’originario patto di opzione non potrebbero infatti impegnare le beneficiarie a concedersi reciprocamente un’opzione di vendita e acquisto, poiché la circostanza che queste siano interamente possedute dai contraenti, non attribuirebbe ai contraenti un potere di amministrazione sulle stesse, né ne farebbe venire meno l’autonomia giuridica.

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