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Giurisprudenza

Non configura violazione di patto parasociale l’atto dell’amministratore che adempie al proprio ufficio

20 Aprile 2018

Brando M. Cremona, Trainee presso Linklaters LLP

Tribunale di Milano, 13 aprile 2017, n. 4260 – Pres. Perozziello, Rel. Vannicelli

Di cosa si parla in questo articolo

Nel contesto di asserita violazione delle disposizioni contenute in accordi di natura parasociale stipulati fra due soggetti per disciplinare, inter alia, gli assetti di governance di una società terza nel periodo necessario per completarne la cessione dell’intero capitale, non possono qualificarsi come condotte sintomatiche di inadempimento di tali accordi gli atti gestori posti in essere dagli amministratori della società terza.

Nel caso di specie, parte attrice aveva sostenuto come determinati atti compiuti dagli amministratori della società terza e, al tempo stesso, legali rappresentanti di una delle parti degli accordi parasociali, costituissero delle condotte qualificabili in termini di inadempimento dei patti parasociali sottoscritti e, dunque, fungessero da idoneo sostegno ad una pretesa risarcitoria.

Al riguardo, i giudici di prime cure ribadiscono come, per quanto concerne gli assetti interni alla società, i soci e gli amministratori restano titolari e responsabili del potere di compiere le proprie scelte di voto e di gestione avuto esclusivo riferimento ai vincoli dettati dalla legge e dallo statuto. In questo senso, l’atto gestorio compiuto da un amministratore adempiendo al proprio ufficio potrà sì formare oggetto di responsabilità ai sensi degli articoli 2392 ss c.c., ma non potrà in alcun caso, trasporsi nella sfera contrattuale dei soci e trasformarsi dunque in elemento sufficiente a configurare un inadempimento alle obbligazioni assunte dal socio (prive di tutela reale e in ogni caso riconducibili all’istituto della promessa di fatto di terzo ex art. 1381 c.c.), relative alle scelte di gestione che idealmente gli amministratori dovranno compiere.

Ne consegue che gli atti gestori e le scelte operative compiute dagli amministratori si qualificano sull’esclusivo piano dell’organizzazione societaria, per trovare solamente in quest’ultimo la propria cornice giuridica ed eventuale sanzione. E ciò indipendentemente dal socio che abbia determinato la nomina di tali amministratori o dalle pattuizioni extrasociali che ne disciplinino sul piano obbligatorio le modalità di selezione.

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