WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei. Nuovi adempimenti per le banche/PSP
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Decorrenza del termine di prescrizione nel caso di azione di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali

7 Maggio 2013

Cassazione civile, sez. I, 05 aprile 2013, n. 8426

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 8426 del 05 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il decorso del termine di prescrizione dell’azione di cui all’art. 2394 c.c. (relativa alla responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali) può farsi risalire ad una data anteriore a quella della dichiarazione di fallimento nel caso di preesistenza di elementi oggettivi, conoscibili dal ceto creditorio, dai quali emerga il deficit patrimoniale.

Secondo la Corte, tale interpretazione dell’art. 2394 c.c., comma 2, risulta maggiormente coerente con la lettera della norma, la quale prevede che l’azione può essere esercitata dai creditori “quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti” e quindi (non specificando da quali fatti l’insufficienza debba risultare) non ne subordina l’esercizio ad un onere di preventiva, infruttuosa escussione dei beni sociali.

D’altro canto, prosegue la Corte, poichè il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e poichè chi eccepisce la prescrizione ha, per l’appunto, l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, segna tale momento, non può sostenersi che il creditore può agire senza necessità di escutere preventivamente il patrimonio sociale, e perciò anche quando accadimenti estranei alla sua sfera personale (ad es., il deposito di un bilancio d’esercizio nel quale le poste passive superino di gran lunga quelle attive) ne rendano palese l’incapienza, ma che, al contempo, il debitore non è ammesso a provare che la prescrizione è iniziata a decorrere dal momento del verificarsi di quegli accadimenti. Nè i termini della questione sono destinati a mutare allorchè l’azione sia promossa dal curatore (o, come nella specie, dal commissario liquidatore) in rappresentanza del ceto creditorio, posto che questi esercita un diritto che non nasce dal fallimento (o dalla messa in LCA), e che è pertanto soggetto a prescrizione a partire dalla stessa data in cui i creditori avrebbero potuto farlo valere.

Di cosa si parla in questo articolo
Iscriviti alla nostra Newsletter

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03
Iscriviti alla nostra Newsletter