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Giurisprudenza

Conflitto d’interessi: limitazioni ai poteri di informazione e consultazione del socio di S.r.l.

6 Marzo 2018

Brando M. Cremona, Trainee presso Linklaters LLP

Tribunale di Torino, 7 aprile 2017 – Pres. Rel. Contini

Di cosa si parla in questo articolo

In materia di poteri di informazione e consultazione del socio di S.r.l., pur non prevedendo l’art. 2476, comma 2, c.c. esplicitamente dei limiti alla facoltà di accesso e consultazione, si consente tuttavia alla società di adottare legittimamente quelle misure necessarie a contemperare l’interesse all’accesso alle informazioni con il proprio interesse alla protezione di dati riservati.

Nel caso di specie, trovandosi il socio oggettivamente nella condizione di poter trasferire, anche involontariamente, a terzi concorrenti (in quanto socio di questi ultimi) dei dati che la società aveva un forte interesse commerciale a mantenere riservati, si configura dunque una situazione di contrasto di interessi nella quale necessariamente si deve provvedere ad un contemperamento.

In tale contesto, i giudici di prime cure stabiliscono come il diritto di consultazione sancito dall’art. 2476, comma 2, c.c., non possa estendersi al fine di ricomprendere anche richieste documentali formulate in modo assolutamente generico, quali ad esempio la richiesta di esibizione della “documentazione bancaria”, ovvero degli “scontrini” e delle “ricevute fiscali”.

Osserva al riguardo il Tribunale come tali documenti non possano infatti automaticamente ricomprendersi all’interno delle nozioni di “libri sociali” o di “documenti attinenti all’amministrazione”, entrambe richiamate nell’articolo 2476 c.c.. Di conseguenza, in tali casi l’accesso potrebbe concedersi solo laddove venga specificatamente identificata dal socio richiedente una ben delineata e chiara scelta amministrativa della società, che possa avere causato la produzione del medesimo documento. Quanto precede implicherebbe tuttavia l’onere del socio di delimitare le proprie richieste di esibizione, quantomeno in termini temporali.

Proseguendo nella trattazione della causa, i giudici torinesi ritengono altresì che debba ritenersi esclusa dal perimetro del diritto di informazione ex art. 2476, comma 2, c.c., la richiesta formulata dal socio di predisporre documenti ad hoc da parte della società, finalizzati non tanto a soddisfare l’esigenza di avere notizia di fatti gestionali, quanto di ottenere valutazioni e giustificazioni sulle ragioni che abbiano indotto la S.r.l. a porre in essere determinati fatti gestori o a darne una particolare rappresentazione contabile.

Da ultimo, esulerebbe dall’ambito di applicazione dell’art. 2476, comma 2, c.c., anche il diritto di verificare i dati gestionali e contabili attraverso lo svolgimento di attività materiali di verifica della correttezza dei dati contenuti nei documenti (nel caso in oggetto, attraverso accesso fisico ai magazzini della società).

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