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Giurisprudenza

Escluso un compenso aggiuntivo per gli amministratori con particolari cariche in mancanza di una pattuizione in tal senso

18 Marzo 2020

Andrea Galleano, Dottorando in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 9 dicembre 2019, n. 32024 – Pres. De Chiara, Rel. Scotti

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte esclude il diritto di un amministratore di s.p.a. di percepire un compenso aggiuntivo ai sensi dell’art. 2389, comma terzo, c.c. per aver rivestito particolari cariche in conformità dello statuto in mancanza di una pattuizione in ordine a detto compenso.

La competenza a stabilire la remunerazione degli amministratori con particolari cariche spetta ai sensi di legge al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale; se previsto dallo statuto, l’assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori.

Nel caso di specie, con ricorso al Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro, un amministratore di s.p.a. agisce per ottenere il pagamento del compenso aggiuntivo che asserisce spettargli in ragione dell’attività svolta in qualità di Amministratore delegato. Il Tribunale accoglie la domanda, mentre la Corte di appello di Palermo accoglie il ricorso della società e condanna l’amministratore al pagamento delle spese processuali relative ai due gradi di giudizio.

Dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall’amministratore, la Corte di Cassazione evidenzia che il conferimento di maggiori deleghe e la pattuizione di un compenso aggiuntivo rappresentano in ogni caso questioni di fatto, rispetto alle quali è intervenuto l’accertamento del giudice di merito.

In particolare, la Corte territoriale ha infatti fondato la propria decisione sulla mancata prova dell’attribuzione delle deleghe e della sussistenza di una pattuizione in ordine all’an o al quantum di un compenso aggiuntivo, escludendo tra l’altro che le relazioni periodiche prodotte dall’amministratore, in quanto documenti redatti da quest’ultimo, possano assumere valore probatorio a suo favore.

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