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Giurisprudenza

Lehman Brothers: nullità del contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari, inadempimento della Banca e (im)prevedibilità del default

6 Marzo 2014

Avv. Paolo Francesco Bruno, Team Contenzioso Finanziario – La Scala Studio Legale

Tribunale di Monza, 24 febbraio 2014, n. 605

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 605 depositata in data 24 febbraio 2014, il Tribunale di Monza (Dott.ssa Maria Gabriella Mariconda) si è pronunciato sulla pretesa responsabilità restitutoria / risarcitoria della Banca negoziatrice di titoli obbligazionari emessi dalla Lehman Brothers ed acquistati da un cliente nel mese di ottobre dell’anno 2007.

In particolare, l’investitore deduceva la nullità (ai sensi dell’art. 23 T.U.F.) dell’acquisto dei titoli obbligazionari Lehman Brothers, affermando la presunta mancata accettazione da parte dell’intermediario finanziario della proposta contrattuale indirizzata dal cliente avente ad oggetto la conclusione del mandato disciplinante la prestazione dei servizi di investimento.

Inoltre, l’attore deduceva la sussistenza di un preteso inadempimento informativo della Banca in relazione alla negoziazione dei titoli (sotto i profili stabiliti dagli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998), in quanto non avrebbe (correttamente) valutato la rischiosità dell’investimento, alla luce dei (presunti) elementi che sarebbero stati noti al mercato, ovvero non avrebbe evidenziato all’investitore l’opportunità di procedere alla vendita dei titoli.

Infine, secondo la prospettiva dell’investitore, sarebbe sussistente un diritto risarcitorio (o restitutorio) conseguente all’affermata mancanza d’informativa riguardo alla esecuzione dell’operazione di investimento al di fuori dei mercati regolamentati (art. 8 Regolamento Consob n. 11768/1998).

Nell’esaminare la questione sottoposta alla propria attenzione, il Giudice Unico ha rigettato tutte le domande svolte da parte dell’investitore rilevando che:

  1. l’eccepita nullità contrattuale (definita “strumentale e pretestuosa”) ex art. 23 TUF non risultava cogliere nel segno considerato che, dal punto di vista strettamente fattuale, “tutti i contratti conclusi con gli istituti di credito sono stipulati mediante lo scambio di diverse copia alcune delle quali fatte firmare dal cliente (e trattenute dalla banca) e altre dalla Banca e consegnate al cliente” e, dal punto di vista giuridico, la questione è già stata affrontata da parte della Suprema Corte di Cassazione (cfr Cass. Civ., Sez. I., 22-3-2012, n. 4564) che ne ha rilevato l’erroneità d’impostazione secondo la legge;
  2. la presunta sussistenza di un inadempimento informativo non poteva sussistere dal momento che risultava per tabulas l’adempimento da parte della Banca ai propri obblighi sanciti dall’art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/1998, di guisa tale che erano acquisiti dall’investitore le informazioni necessarie per profilarlo correttamente e sulla scorta delle quali sarebbero state calibrate le informazioni necessarie a renderlo consapevole e, peraltro, l’informativa riguardante le caratteristiche dell’investimento effettuato risultavano correttamente adempiute da parte dell’intermediario finanziario convenuto;
  3. nessuna violazione dell’onere d’informativa sancito dall’art. 8 Regolamento Consob n. 11768/1998 poteva essersi determinato, avendo la Banca operato nell’interesse del cliente e negoziato fuori dai mercati per “realizzare un miglior prezzo per il cliente” e, peraltro, l’informativa era riportata sulla nota di eseguito trasmessa successivamente all’investitore e questi nulla aveva sollevato in merito alle modalità di acquisto dei titoli.

Connesso (e centrale rispetto) alla valutazione dell’informativa resa dalla Banca in sede di negoziazione degli strumenti finanziari ed alla dedotta valutazione di non adeguatezza dell’investimento è l’analisi compiuta dal Tribunale in ordine alla rischiosità del titolo Lehman Brothers dal momento della negoziazione sino al 15.9.2008.

Richiamando “le numerose pronunce che si sono avute in casi analoghi a quello oggetto del giudizio e che hanno visto rigettare le domande risarcitorie”, il Tribunale di Monza ha escluso che potessero sussistere elementi di fatto che, in qualche modo, facessero emergere una responsabilità dell’intermediario finanziario, ciò in quanto “le principali società di rating avevano continuato a classificare la banca americana come molto affidabile anche dal punto di vista del pagamento delle cedole, circostanza che rendeva realisticamente non prevedibile un suo fallimento e non prevedibile nemmeno l’atteggiamento “non interventista” adottato dal governo americano soprattutto se posto in relazione all’atteggiamento dallo stesso tenuto con riferimento ai casi accaduti in precedenza”.

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