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Giurisprudenza

Ammissibilità ed importanza della deposizione testimoniale del dipendente della Banca nel contenzioso in tema di servizi di investimento

4 Giugno 2015

Avv. Paolo Francesco Bruno, Associate, La Scala Studio Legale

Corte d’Appello di Milano, 05 maggio 2015, n. 1937

Con sentenza n. 1937/2015, depositata il 5.5.2015, la Corte d’Appello si è interessata del problema relativo alla validità ed ammissibilità della deposizione testimoniale resa dal dipendente, nell’ambito dell’azione di responsabilità risarcitoria che il cliente propone nei confronti della Banca in caso di perdite patrimoniali di investimenti su strumenti finanziari.

Le doglianze proposte dall’investitore riguardavano, tra l’altro, sia il preteso inadempimento informativo contrattuale relativo alla negoziazione dei titoli obbligazionari argentini, sia la pretesa inammissibilità della deposizione testimoniale del dipendente della Banca (assunta nel corso del corso del primo grado di giudizio).

Il Collegio del gravame ha ritenuto corretta l’argomentazione del primo Giudice che – nel non ritenere “particolarmente rischiosi” i titoli all’epoca della loro negoziazione (anno 2000) – ha riconosciuto adempiuto l’onere informativo della Banca, rifacendosi a quanto indicato nel corso della deposizione testimoniale dal dipendente dell’intermediario: il dipendente della Banca, infatti, aveva dichirato di aver specificato al cliente, in sede di negoziazione degli strumenti finanziari, “che si trattava di titoli con un tasso di rendimento alto, con un consequenziale innalzamento del livello di rischio”.

Tale informativa, secondo la Corte d’Appello, si può ritenere sufficiente a rendere edotto il cliente dei rischi che lo stesso andava ad assumere con l’operazione di investimento richiesta, considerato che tale informativa era riportata anche nel “documento sui rischi generali degli investimenti su strumenti finanziari”: “come efficacemente rilevato dal Tribunale, in quel momento, i profili di rischio di tale titolo erano quelli generali previsti per l’investimento in bond di paesi emergenti, e specificati nel documento dei rischi. Tale documento infatti, se non può essere sufficiente in relazione a rischi divenuti più specifici e concreti, conserva la sua validità informativa in relazione ai rischi generici di un comparto di investimento. In tale documento era specificato che il rischio di perdere il capitale in caso di investimenti in obbligazioni non poteva essere garantito, e che i paesi emergenti sono a rischio di instabilità, e che a maggior rendimento corrispondeva un maggior rischio”.

Ovviamente, anche nel corso del giudizio di secondo grado, è stata sollevata la nullità ed inammissibilità della deposizione del dipendente della Banca, per violazione dell’art. 246 cod. proc. civ..

Tuttavia, adagiandosi sul consolidato orientamento Giurisprudenziale della Corte di Legittimità, la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto che “il teste poteva ben ritenersi capace, in ragione del rapporto intercorrente fra esso e il cliente, diverso da quello che legava quest’ultimo alla banca”, ciò considerato che era la Banca a rappresentare la (contro)parte del rapporto contrattuale di negoziazione di strumenti finanziari, non il funzionario dell’istituto, che conferì con il cliente.

Si legge nella pronuncia della Corte d’Appello di Milano che “la Cassazione ha infatti ammonito circa il fatto che i dipendenti hanno un interesse solo riflesso ad una determinata soluzione della causa principale, che non li legittima a partecipare al giudizio promosso dal cliente, in quanto l’esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecare ad essi pregiudizio (Cass., Sez. I, n. 8462 del 10/04/2014; ma già Cass., Sez. Un. Civili, 19 dicembre 2007, Appello Milano 15 aprile 2009, Tribunale di Parma, 19 marzo 2009). Derubricandosi l’interesse del funzionario a posizione “riflessa”, non v’è dunque ragione per escludere la capacità del [dipendente]. La sua testimonianza ha quindi piena cittadinanza nell’istruttoria del processo”.

 


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