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Giurisprudenza

Responsabilità da reato degli enti e fallimento della società

27 Maggio 2019

Laura Colombo

Cassazione Penale, Sez. III, 9 aprile 2018 (udienza 11 ottobre 2017), n. 15788 – Pres. Cavallo, Rel. Renoldi

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di responsabilità da reato degli enti, la società sottoposta a fallimento continua ad essere soggetto passivo della sanzione pecuniaria di cui risponde con il suo patrimonio ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 e deve altresì riconoscersi alla curatela fallimentare la relativa legittimazione processuale.

Il fallimento della persona giuridica non determina infatti l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001. Ciò in quanto l’instaurazione della procedura concorsuale non integra una situazione assimilabile a quella della morte dell’autore del reato. Il fallimento, infatti, non determina alcun mutamento soggettivo della società, la quale viene sottoposta semplicemente a una procedura di gestione della crisi ad opera di un pubblico ufficiale (il curatore) e sotto il controllo dell’autorità giudiziaria.

In questa prospettiva, la sentenza che dichiara il fallimento priva la società fallita dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti a quella data, assoggettandoli alla procedura esecutiva concorsuale finalizzata al soddisfacimento dei creditori, fermo restando che lo spossessamento non si traduce in una perdita della proprietà, in quanto la società resta titolare dei beni fino al momento della vendita fallimentare.

Ne consegue che, durante il fallimento, la società continua ad essere soggetto passivo della sanzione pecuniaria di cui risponde con il suo patrimonio ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 27. La sanzione irrogata nel corso del fallimento potrà legittimare la pretesa creditoria dello Stato al recupero dell’importo di natura economica mediante insinuazione al passivo.

Inoltre, il curatore cumula la legittimazione ad agire che gli deriva dalla gestione patrimoniale degli affari del fallito e la legittimazione ad agire che gli deriva dalla rappresentanza degli interessi patrimoniali dei creditori. Se per un verso non può affermarsi che, dopo l’apertura del fallimento, il legale rappresentante del fallimento sia sempre il curatore, atteso che coesiste con quella del curatore la legale rappresentanza del soggetto originariamente investito di tale potere in taluni casi (ad esempio, presentare istanza di concordato fallimentare o impugnare cartelle esattoriali non impugnate dal curatore o liquidare beni che il curatore abbia abbandonato), con riferimento all’illecito amministrativo deve riconoscersi la legittimazione processuale della curatela fallimentare, potendo configurarsi, in conseguenza dell’applicazione della relativa sanzione, il sorgere di un credito privilegiato dell’Erario nei confronti del fallimento.

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