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Giurisprudenza

Intermediazione finanziaria e responsabilità degli amministratori per carenze organizzative e procedurali

14 Giugno 2011

Cassazione Civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8368

Di cosa si parla in questo articolo

In materia di intermediazione finanziaria, attengono a carenze di tipo organizzativo e procedurale di tipo generale, in relazione alle quali la responsabilità colposa dei consiglieri di amministrazione deriva dall’obbligo che compete all’organo amministrativo di predisporre le strutture organizzative e le procedure in grado di assicurare il rispetto della disciplina di settore: a) il non avere predisposto procedure interne idonee ad assicurare l’ordinata e corretta prestazione del servizio di gestione individuale, nonché a ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi; b) il non avere predisposto un modello di rendiconto della gestione conforme a quanto previsto dalla regolamentazione di settore; c) il non avere predisposto procedure interne idonee ad assicurare l’ordinata e corretta prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, nonché a ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi; d) il non avere adottato risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee alla efficiente prestazione dei servizi di investimento; e) il non avere operato nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti, avendo offerto ai medesimi, nell’ambito del servizio di gestione, prodotti strutturati ed implementati con modalità difformi da quelle previste dall’ordinamento di settore. In presenza di siffatte accertate carenze procedurali e organizzative di tipo generale deve reputarsi sussistente quanto meno la responsabilità colposa dei componenti del consiglio di amministrazione, non solo in quanto per la sussistenza della responsabilità da illecito amministrativo é sufficiente la sola coscienza e volontà dell’azione, con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in capo ai predetti organi societari, ma anche perché la accertate violazione di carenze procedurali e organizzative evidenziano in positivo la sussistenza di una condotta colposa per violazione di precisi obblighi di comportamento da parte di tali soggetti.

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