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Giurisprudenza

Distacco del lavoratore: sì alla natura non economica o patrimoniale dell’interesse dell’impresa

27 Gennaio 2021

Lorenzo Baldacci

Cassazione Civile, Sez. L., 11 settembre 2020, n. 18959 – Pres. Nobile, Rel. Cinque

Di cosa si parla in questo articolo

Tizio, dipendente di Alfa, ricorreva nei confronti di Beta, al fine di sentire dichiarare l’inefficacia del distacco disposto in violazione delle condizioni di liceità di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 276 del 2003, e sentir condannare la medesima Beta alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con riconoscimento di ogni consequenziale effetto.

Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte d’appello riteneva che sussistesse l’elemento costitutivo dell’interesse del distaccante, costituito, in particolare, dalla “…utilità, occasionata dalla temporanea crisi produttiva in atti documentata, di non disperdere il patrimonio professionale di impresa costituito dal complesso delle competenze di ciascun dipendente ed anzi di incrementare la polivalenza funzionale individuale non negata dallo stesso lavoratore…”, escludendo altresì l’azionabilità della tutela costituiva nei confronti dell’utilizzatore.

Avverso tali snodi motivazionali, Tizio ricorreva in Cassazione con cinque motivi.

Le prime tre censure (infondate, a parere degli Ermellini) avevano ad oggetto la corretta valutazione effettuata dal Giudice del gravame circa la sussistenza dell’interesse cennato.

La Suprema Corte ha, quindi, agio di confermare che la prova della sussistenza dell’interesse al distacco è onere del datore di lavoro e che la valutazione di tali evidenze, ove immune da vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità. Successivamente, ripercorrendo e confermando la motivazione del Giudice di Secondo grado, la Corte di Cassazione ha, tra gli altri punti, notato, circa le modalità operative del distacco, che la Corte di merito ha valutato correttamente, in relazione all’interesse del distaccante, che l’assegnazione del lavoratore a mansioni diverse da quelle prima espletate fosse dato sintomatico proprio del perseguito incremento della polivalenza professionale.

Del resto, la Suprema Corte ha ritenuto, pronunciandosi sull’infondatezza anche del terzo motivo avverso alla sentenza di II grado, che “…l’interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico: l’importante è che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui…”.

Egualmente infondato è poi l’ulteriore motivo, teso a criticare l’inconfigurabilità della tutela costitutiva, dato che, a parere degli Ermellini, il distacco che comporti un mutamento delle mansioni che richiede il consenso dei lavoratori o comunque quello che importi il trasferimento ad una unità produttiva sita a più di 50 Km da quella cui il lavoratore sia adibito non sia sanzionata con la tutela costitutiva, a differenza dell’ipotesi di cui all’art. 301, D. lgs. n. 276 del 2003.

E ciò prima di tutto sulla base dell’argomento letterale per cui tale tutela costitutiva è prevista espressamente solo per l’ipotesi del 1° comma, interpretazione avvalorata dalla lettura del comma 5-bis dell’art. 18 del D.lgs. n. 276 del 2003 e dal principio di tassatività e tipicità della sanzione amministrativa.

Sulla scorta di tale considerazioni, solo l’ipotesi ritenuta più grave (assenza dei requisiti fondamentali di interesse e temporaneità) merita la stigmatizzazione data dalla tutela costitutiva e dalla sanzione amministrativa, mentre le possibili violazioni del quomodo debbono otteneresolo una tutela civilistica di tipo “risarcitorio”.

 

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