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Giurisprudenza

Preventiva escussione ed obblighi per il fideiussore in caso di fallimento del debitore

20 Luglio 2011

Corte di Cassazione, III sezione Civile, n. 15731, Sentenza 18 luglio 2011

Con sentenza n. 15731 del 18 luglio 2011, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il beneficio della preventiva escussione – e salvo il caso di una esplicita sua estensione ad una tale eventualità – non può essere opposto dal fideiussore in caso di sottoposizione del debitore principale a procedura concorsuale, ove non vi siano ed ove non siano dal fideiussore indicati beni del debitore principale ancora suscettibili di essere assoggettati ad azione esecutiva individuale del creditore.

Secondo la Corte, infatti, il beneficio di (preventiva) escussione, quale forma di convenzionale e derogatorio contemperamento del carattere generale dell'obbligo di garanzia del fideiussore stesso, si struttura come intimamente correlato alla possibilità, per il creditore, di trovare soddisfacimento della propria ragione di credito in forza di una sua preventiva ed autonoma personale iniziativa processuale esecutiva sui beni del patrimonio del debitore principale.

Del resto, continua la Corte, il beneficio in parola è con tutta evidenza sinallagmaticamente collegato all'obbligo del fideiussore non già soltanto di indicare i beni, ma di indicare i beni sui quali il creditore possa, a soddisfacimento del credito garantito, attivare una procedura esecutiva almeno potenzialmente fruttuosa e cioè valutabile ex ante in grado di soddisfare il suo credito, come reso evidente dal tenore testuale della norma e dalla concatenazione paratattica delle sue disposizioni.

Nulla vieta, quindi, che l'alea peculiare della sottoposizione della propria ragione di credito alla procedura concorsuale possa essere accettata dalle parti: ma per fare ciò è necessaria una chiara ed univoca estensione del beneficio proprio a tale evenienza.


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