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Giurisprudenza

Vendite allo scoperto: legittimo il potere dell’ESMA di vietarle o regolarle

23 Gennaio 2014

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 22 gennaio 2014, C-270/12

Con sentenza del 22 gennaio 2014, C‑270/12, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affrontato il ricorso promosso dal Regno Unito di Gran Bretagna e dall’Irlanda del Nord volto all’annullamento dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 in materia di vendite allo scoperto e taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), il quale disciplina i poteri di intervento dell’ESMA con particolare riguardo alla possibilità di vietare o imporre determinate condizioni alle vendita allo scoperto.

La Corte, nel rigettare il ricorso, evidenzia come l’articolo 28 del Regolamento n. 236/2012 non possa essere considerato isolatamente. Al contrario, tale articolo deve essere inteso come facente parte di un insieme di disposizioni volte a dotare le autorità nazionali competenti e l’ESMA di poteri di intervento per fronteggiare sviluppi sfavorevoli tali da minacciare la stabilità finanziaria all’interno dell’Unione e la fiducia dei mercati.

A tal fine, dette autorità devono essere in grado di imporre restrizioni temporanee alla vendita allo scoperto di taluni titoli finanziari o alla conclusione di contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) o ad altre operazioni, allo scopo di impedire crolli incontrollati dei prezzi di tali strumenti. Questi enti dispongono di un elevato livello di perizia professionale e collaborano strettamente nel perseguimento dell’obiettivo di stabilità finanziaria all’interno dell’Unione.

Pertanto, l’articolo 28 del regolamento n. 236/2012, in combinato disposto con i summenzionati ulteriori strumenti di regolazione adottati in materia, non può essere considerato in contrasto con il regime delle deleghe previsto ai suddetti articoli 290 TFUE e 291 TFUE.


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