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Giurisprudenza

Liquidazione coatta amministrativa della SIM e diritto del cliente alla restituzione degli strumenti finanziari

16 Ottobre 2013

Cassazione Civile, Sez. I, 10 luglio 2013, n. 17101

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 17101 del 10 luglio 2013 la Suprema Corte di Cassazione Civile ha affermato il principio secondo cui, nel caso di liquidazione coatta amministrativa di una SIM, il diritto del cliente alla restituzione degli strumenti finanziari di sua pertinenza, anche nel caso del rispetto del requisito della doppia separazione, è condizionato alla circostanza che il patrimonio dei clienti, inteso nella sua globalità, sia sufficiente a soddisfare per intero le ragioni dei medesimi.

Pertanto ai sensi del comma 4 dell’art. 91 TUB, richiamato dall’art. 57 TUF, il commissario liquidatore, prima che siano accertate, con sentenza passata in giudicato, tutte le passività, ha la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere a restituzioni parziali, poiché opera il limite per cui le restituzioni parziali non devono mai pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.

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