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Giurisprudenza

Non sono prededucibili i crediti per prestazioni professionali rese in danno della massa creditoria

20 Aprile 2017

Annachiara Mastellone

Cassazione Civile, Sez. VI, 7 febbraio 2017, n. 3218

La Corte di Cassazione, con riguardo ai crediti per prestazioni professionali rese ai fini della presentazione del piano di concordato preventivo, ha ritenuto inapplicabile il beneficio della prededuzione qualora venga accertato che la prestazione sia stata inidonea a produrre un vantaggio alla massa dei creditori.

La pronuncia in oggetto si ricollega ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale condizione per la concessione della prededucibilità dei crediti è l’accertamento di un vantaggio generato dalla prestazione alla massa dei creditori, in termini di accrescimento dell’attivo o salvaguardia della sua integrità (Cfr., ex pluribus, Cass. n. 25589/2015; contra Cass. 22450/2015).

Alla luce del richiamato orientamento, la Corte ha escluso che nel caso in esame potesse essere  riconosciuto il beneficio della prededuzione al credito vantato dal professionista per la prestazione resa al fine di predisporre la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di concordato preventivo.

Nel corso del giudizio di primo grado veniva, difatti, accertato che il professionista fosse a conoscenza degli atti di frode posti in essere nel periodo immediatamente precedente alla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, che avevano fondato la decisione di revoca dell’ammissione al predetto concordato e la successiva dichiarazione di fallimento della società. Ciò veniva, pertanto, ritenuto dalla Corte sufficiente a considerare l’attività professionale resa, non solo infruttuosa ai fini dell’avvio della procedura concorsuale, ma persino dannosa per la società, avendone determinato un’ulteriore erosione del patrimonio.


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