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Giurisprudenza

Particolare rilevanza indiziaria del deficit patrimoniale nella determinazione dell’irreversibilità della crisi dell’impresa bancaria

2 Gennaio 2019

Guido Hassan, Trainee Lawyer presso il dipartimento Finance, Projects & Restructuring, DLA Piper

Cassazione Civile, Sez. I, 18 agosto 2017, n. 20186 – Pres. Didone, Rel. Ferro

Della riforma della legge fallimentare attuata dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e degli effetti per banche e imprese parleremo nel Convegno del 13 e 14 febbraio. Per maggiori informazioni vedasi la pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati.

La Cortedi Cassazione ha ritenuto infondate le censure mosse avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, ad avviso di parte ricorrente, avrebbe omesso di prendere in considerazione la specificità della nozione di insolvenza con particolare riguardo allattività di impresa bancaria, conferendo unicamente rilievo al deficit patrimoniale e trascurando, invece, di prendere in considerazione ulteriori fattori quali la capienza patrimoniale, la liquidità e la possibilità di intervento per il tramite di operazioni straordinarie.

Con la pronuncia in commento la Corte di legittimità ha dunque affermato lopportunità di dare seguito al principio di diritto in precedenza espresso dalla stessa Cassazione civile, sez. I, 21 Aprile 2006, n. 9408, per cui “lo stato di insolvenza di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa – la cui sussistenza, ai sensi dell’art. 82, comma secondo, del d.lgs 1 settembre 1993, n. 385, deve essere riscontrata con riferimento al momento dell’emanazione del provvedimento di liquidazione – si traduce, sulla base della generale previsione dell’art. 5 legge fall., applicabile in assenza di autonoma definizione, nel venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie per l’espletamento della specifica attività imprenditoriale”.

Ad avviso della Corte di Cassazione, infatti, “la peculiarità dell’attività bancaria – la quale implica che l’impresa che la esercita disponga di molteplici canali di accesso al reperimento di liquidità per impedire la suggestione della corsa ai prelievi – fa sì che assuma particolare rilevanza indiziaria, circa il grado di irreversibilità della crisi, il “deficit” patrimoniale, che si connota come dato centrale rispetto sia agli inadempimenti che all’eventuale illiquiditài”.

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