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Giurisprudenza

L’acquisizione alla massa fallimentare del compenso del fallito ex art. 46 L.F.: il potere di valutazione del Giudice delegato

15 Giugno 2017

Lara Remia

Cassazione Civile, Sez. VI, 19 dicembre 2016, n. 26201

L’art. 46, comma primo, n. 2, L.F., delimita il perimetro dei beni non compresi nel fallimento, affidandone l’individuazione, una volta valutato il caso specifico e le relative esigenze di mantenimento, alla discrezionalità del Giudice delegato, il quale è investito di tale decisione con la semplice richiesta del Curatore, non essendo necessaria alcuna istanza da parte del fallito.

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha cassato il decreto del Tribunale con cui era stato respinto il reclamo avverso il provvedimento del Giudice delegato avente ad oggetto l’acquisizione, alla massa attiva fallimentare, dell’intero corrispettivo ricavato dal fallito, socio di una S.a.s., con la propria attività di lavoro a progetto. Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, il Giudice delegato, in difetto dell’istanza ex art. 46 L.F. e in assenza di riscontro documentale dei redditi dei familiari, aveva ritenuto di condividere le deduzioni della Procedura e, quindi, di disporre l’integrale acquisizione del citato corrispettivo.

La Corte ha, altresì, osservato che la “ratio” della norma non consente, in ogni caso, l’acquisizione dell’integrità delle somme spettanti al soggetto fallito per l’attività svolta, come, al contrario, nella specie, disposto.


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