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Giurisprudenza

Voto per rappresentanza nel periodo successivo all’adunanza dei creditori

12 Aprile 2021

Fabrizio Bonato

Cassazione Civile, Sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1518 – Pres. Genovese, Rel. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, nel provvedimento in commento, ha in primo luogo occasione di precisare che il voto espresso dal creditore (nel contesto dell’adunanza dei creditori ovvero successivamente entro il termine previsto dalla legge) non risulta passibile di revoca.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha ritenuto di doversi soffermare sul tema dell’espressione del voto a mezzo rappresentante, esprimendo un principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c..

Nello specifico, la Corte si interroga sulla necessità che, per l’esercizio a mezzo rappresentante del voto “per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale” dell’adunanza dei creditori, occorra il rilascio di una procura speciale o meno.

Tenuto conto che l’art. 178, comma 4, l.fall. non fa cenno alla possibilità di esercitare il voto per mezzo di rappresentante successivamente all’adunanza, tale possibilità deve intendersi regolata dai principi generali in materia di concordato preventivo.

È pur vero che, ai sensi dell’art. 174, comma 2, l.fall., i creditori possono farsi rappresentare nel contesto dell’adunanza “da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull’avviso di convocazione”.

Tuttavia, la Corte ritiene che tale specifica modalità non possa applicarsi anche all’espressione del voto nel periodo successivo all’adunanza: infatti quest’ultima fattispecie costituisce esclusivamente una manifestazione di volontà del creditore rispetto alla proposta concordataria, mentre l’adunanza dei creditori si sviluppa in una fase di contradditorio pieno che, secondo la Corte, va parzialmente a supplire all’assenza di una procedura di verifica del passivo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Corte di Cassazione giunge ad esprimere il seguente principio di diritto nell’interesse della legge: “nella procedura di concordato preventivo, la manifestazione di voto del creditore, che è prevista nell’art. 178, comma 4, legge fall., può essere data anche per mezzo di un rappresentante. Per tale riguardo, è richiesto che la procura sia conferita nel rispetto delle forme prescritte da questa norma per l’esercizio del voto; non è richiesto, invece, che la stessa sia attribuita con mandato speciale”.

 

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