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Giurisprudenza

Sussiste il rapporto di continenza tra la procedura fallimentare e di concordato preventivo

4 Novembre 2020

Avv. Domenico Siracusa

Cassazione Civile, Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4343 – Pres. Federico, Rel. Campese

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in esame, la Corte delinea i principi che regolano i rapporti tra la procedura di fallimento e di concordato preventivo nel caso in cui i procedimenti siano contemporaneamente pendenti di fronte a tribunali differenti.

Innanzitutto, la Corte rammenta i principi già enunciati dalle Sezioni Unite (v. Cass. Sez. Un. nn. 9935 e 9936 del 2015), che hanno escluso la possibilità di sospendere la procedura fallimentare in attesa della definizione del concordato preventivo.

In linea con tale orientamento, la Corte individua nell’ambito della continenza il rapporto tra fallimento e concordato preventivo, alla luce dell’esigenza di favorire la riunione dei procedimenti attraverso l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 39, comma 2, e 273, c.p.c. In tal modo, anche da un punto di vista pratico, il tribunale potrebbe decidere immediatamente sulle istanze di fallimento in caso di esito negativo della domanda di concordato, così limitando il rischio di abuso dell’istituto del concordato preventivo.

In applicazione dell’istituto della continenza, e vista la preferenza per la soluzione negoziale invece di quella fallimentare, la Corte precisa che:

  1. i procedimenti di concordato preventivo e prefallimentare che pendono davanti allo stesso tribunale possono essere riuniti ex art. 273 c.p.c., anche d’ufficio;
  2. nel caso in cui il procedimento prefallimentare sia pendente dinanzi ad un tribunale, il debitore deve proporre la domanda di concordato preventivo dinanzi al tribunale che è stato investito per primo dell’istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente;
  3. nel caso in cui una domanda di concordato preventivo sia pendente dinanzi ad un tribunale, il diverso tribunale successivamente adito sull’istanza di fallimento può essere sollecitato all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 39, comma 2, c.p.c., provvedimenti che “debbono essere adottati anche di ufficio”;
  4. nel caso in cui la domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, il debitore deve impugnare tutti i provvedimenti adottati che possano ostacolare il preliminare esame della domanda di concordato preventivo da lui proposta.

 

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