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Giurisprudenza

Inammissibile il concordato liquidatorio con cessione solo parziale dei beni

23 Novembre 2018

Cassazione Civile, Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 26005 – Pres. Iofrida, Rel. De Marzo

Di cosa si parla in questo articolo

Il concordato con cessione solo parziale dei beni realizza una violazione dell’art. 2740 cod. civ., in quanto l’effetto esdebitatorio presuppone la messa a disposizione dei creditori di tutte le attività del debitore. Proprio la presenza di tale effetto spiega l’inapplicabilità della disciplina dettata dall’art. 1977 cod. civ., che consente al debitore di cedere «tutte o alcune sue attività»; in realtà, la cessione dei beni di fonte contrattuale non ha un effetto esdebitatorio, a differenza di quanto avviene nel concordato, e consente ai creditori cessionari di agire esecutivamente anche sulle attività non cedute. Così come diversa è la situazione che si presenta nel concordato con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 186 bis l. fall., in cui la cessione parziale dei beni è espressamente prevista proprio in relazione alla finalità perseguita dall’istituto di consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

Posto allora che la cessione deve continuare ad investire nel concordato liquidatorio la totalità dei beni del debitore, deve ritenersi inammissibile la proposta unitaria di concordato da parte di società fra loro collegate da vincolo di direzione e controllo che preveda l’attribuzione ai creditori di ciascuna società solo di parte del patrimonio di questa (Cass. 13 ottobre 2015, n. 20559; Cass. 13 luglio 2018, n. 18761). Il concordato preventivo può, pertanto, essere proposto unicamente da ciascuna delle società appartenenti al gruppo davanti al tribunale territorialmente competente per ogni singola procedura, senza possibilità di confusione delle masse attive e passive, per essere, quindi, approvato da maggioranze calcolate con riferimento alle posizioni debitorie di ogni singola impresa.

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