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Giurisprudenza

Il creditore dissenziente “tardivo” può opporsi all’omologazione, ma non sindacare la convenienza del concordato preventivo

12 Aprile 2018

Fabrizio Bonato

Cassazione Civile, Sez. I, 30 gennaio 2017, n. 2227 – Pres. Nappi, Rel. Ferro

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, opera una duplice operazione di chiarimento interpretativo con riferimento al regime dell’opposizione all’omologazione del concordato preventivo vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134).

Sotto un primo profilo, la Corte ritiene di aderire al consolidato principio di diritto per cui “in tema di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione “qualunque interessato”, prevista dall’art. 180, secondo comma, legge fall., non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile idi comprendere i creditori non dissenzienti, quali coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all’adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti; tali soggetti, infatti, prospettano l’interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l’omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all’omologazione” (cfr. Cass. 13284/2012).

Sotto un secondo profilo, peraltro, l’espressione, da parte di uno o più creditori, di voto contrario alla proposta di concordato nei venti giorni successivi all’adunanza, periodo di tempo invece riservato dalla legge alla comunicazione di eventuali adesioni tardive, da un lato “non vale, a causa della tardività, a farli annoverare nella categoria dei creditori dissenzienti” mentre, dall’altro lato, vale a “includerli in quella degli interessati”.

Come correttamente rilevato dalla Suprema Corte, corollario di tale assunto è che il creditore che abbia espresso il proprio dissenso alla proposta di concordato preventivo nei venti giorni successivi all’adunanza, dovendo essere considerato alla stregua di un “qualunque interessato”, potrà dedurre fatti impeditivi e “singole vicende individuali e a sé proprie” volti a contrastare l’omologazione del concordato preventivo, mentre non potrà attivare il sindacato del tribunale in merito alla convenienza: tale possibilità resta infatti riservata, in virtù di una necessaria interpretazione restrittiva, a un numero di creditori che abbiano effettivamente espresso voto contrario alla proposta di concordato che rappresenti almeno il 20% dei crediti ammessi al voto o, in caso di concordato preventivo con classi, al creditore che abbia effettivamente espresso voto contrario alla proposta di concordato, appartenente a una classe i cui componenti si siano espressi, in maggioranza, in senso contrario alla proposta di concordato.

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