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Giurisprudenza

Concordato con continuità a fronte della crisi determinata da un’operazione di leveraged buy-out

15 Dicembre 2016

Antonella Gentile

Tribunale di Milano, 5 novembre 2016

Di cosa si parla in questo articolo

Nel concordato con continuità, il rispetto dell’ordine delle prelazioni previsto al comma 2, art. 160 l.f. deve essere rispettato (soltanto) con riguardo al patrimonio esistente alla data di presentazione della domanda. Inoltre, nel concordato con continuità l’indicazione, nella proposta, dell’“utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponenente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”, è vincolante.

Nella specie, la società che ha presentato la proposta di concordato con continuità si trova in una situazione di crisi economica e finanziaria principalmente imputabile, secondo il collegio, ad un’operazione di Reverse Merger Leveraged Buy-Out (mediante la quale la società (target) di cui si acquista il controllo, incorpora mediante fusione inversa la propria controllante che, solitamente, è una società di nuova costituzione). Ciò comporta che il debito contratto per acquisire il controllo della target venga garantito dal patrimonio della stessa nonché dai futuri cash flow.

La società target, odierna concordataria, occupandosi di servizio di vigilanza, un settore labour intensive, vale a dire caratterizzato dalla prevalenza di manodopera sul patrimonio, non ha potuto porre a garanzia dell’operazione il suo patrimonio, ma esclusivamente il futuro cash flow. Ciò ha determinato la situazione di crisi già menzionata che ha indotto la società alla presentazione di una proposta di concordato in continuità, che prevede, tra l’altro, il declassamento di alcuni crediti privilegiati.

Il collegio ritiene che tale proposta indichi in modo chiaro ed esplicito quale sia la necessaria utilità della proposta stessa per ciascun creditore, utilità prevista ai sensi della l. 132/2015 e che il collegio ha reputato vincolante per permettere al professionista ex art. 67 l.f. di esprimere un reale giudizio di strumentalità della prosecuzione dell’attività d’impresa rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori (nel caso di specie si ritiene che il giudizio sia facilitato in quanto l’esiguità del patrimonio liquidabile rende preferibile la continuazione dell’attività).

Il collegio ha poi supportato la conclusione secondo la quale la disciplina prevista dall’art. 160, comma 2, relativa al rispetto dell’ordine delle prelazione è limitata nel concordato in continuità al patrimonio esistente alla data di presentazione della domanda, con la previsione dell’art. 186-bis ai sensi del quale il piano concordatario può prevedere una moratoria fino ad un anno dalla omologa per il pagamento del credito declassato.

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