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Giurisprudenza

Bancarotta: non costituisce “vantaggio compensativo” il sacrificio imposto alla società per assicurare la continuità del gruppo

23 Luglio 2020

Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

Cassazione Penale, Sez. V, 27 febbraio 2020, n. 13284 – Pres. Palla, Rel. Pistorelli

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Con la presente pronuncia la Cassazione conferma il proprio consolidato indirizzo secondo cui “il vantaggio compensativo derivante alla società fallita dall’operazione infragruppo non può coincidere con la mera partecipazione al gruppo, né può identificarsi con la generica utilità ritratta da quest’ultimo o con quello ricavato dalla società controllante, in quanto il collegamento tra le società e l’appartenenza ad un gruppo imprenditoriale unitario è solo la premessa per individuare uno specifico e concreto vantaggio per la società che compie l’atto di disposizione patrimoniale”(ex multis, Sez. V, 30 giugno 2016, n. 46689; Sez. V, 26 giugno 2015, n. 8253; Sez. V, 17 dicembre 2008, n. 1137).

In tema di bancarotta, la Corte ha evidenziato che dal mero sacrificio imposto ad una società membra del gruppo societario al fine di assicurare la continuità di quest’ultimo o di altre sue componenti non può derivare il difetto di tipicità della condotta distrattiva, a meno che non si dimostri che il risultato si sia tradotto o fosse destinato a tradursi concretamente in un vantaggio, anche se indiretto, in grado di corrispondere il suddetto beneficio.

In tal senso, nel valutare come distrattiva un’operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo per una delle società collegate, il reato resta escluso se i benefici indiretti per la fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente sfavorevoli, si da rendere l’operazione stessa incapace di incidere negativamente sulle ragioni dei creditori della società fallita (Sez. V, 12 gennaio 2016, n. 30333; Sez. V, 02 marzo 2017, n. 16206).

La pronuncia riconosce infine che la valutazione di tipicità può certamente riguardare anche i vantaggi che al momento della consumazione della condotta si riteneva potessero derivare alla fallita. Tuttavia, la prevedibilità di questi vantaggi, in virtù dell’autonomia soggettiva e patrimoniale propria di ogni società del gruppo, deve basarsi su elementi certi e concreti (per approfondimenti sul rapporto fra bancarotta e vantaggi compensativi Bricchetti, Bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e operazioni infragruppo, in RTDPE, 1/2009; 1; Codazzi, Bancarotta fraudolenta e vantaggi compensativi: alcune riflessioni sul concetto di distrazione nei gruppi, in Giur. comm., 2/2008, 764).

 

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